La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
sentito il forum consultivo di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE,
considerando quanto segue:
(1)A norma della direttiva 2009/125/CE è opportuno che la Commissione elabori specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un volume considerevole di vendite e di scambi commerciali, caratterizzati da un notevole impatto ambientale e che possiedono significative potenzialità di miglioramento attraverso la progettazione con riguardo all'impatto ambientale senza costi eccessivi.
(2)Il 21 ottobre 2008 la Commissione ha stabilito il primo piano di lavoro a norma della direttiva 2009/125/CE (2) per il periodo 2009-2011, che ha identificato le macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, ivi inclusi gli armadi refrigerati professionali, gli abbattitori, le unità di condensazione e i chiller di processo, come prioritari per l'adozione di misure di esecuzione.
(3)La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle macchine e degli apparecchi per la produzione del freddo generalmente utilizzati nell'Unione, ivi inclusi gli armadi refrigerati professionali, gli abbattitori, le unità di condensazione e i chiller di processo. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell'Unione e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.
(4)Il quinto prodotto compreso nel lotto delle macchine e degli apparecchi per la produzione del freddo — le celle frigorifere walk-in — è stato trattato separatamente in ragione delle sue particolari caratteristiche nell'ambito del gruppo. Non è pertanto opportuno che le celle frigorifere walk-in siano oggetto del presente regolamento.
(5)Non è necessario elaborare specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali per quanto riguarda le emissioni dirette di gas a effetto serra connesse con l'uso di refrigeranti, poiché il crescente ricorso a refrigeranti a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP) nel mercato dei frigoriferi domestici e commerciali stabilisce un precedente che potrebbe essere seguito dal settore degli armadi refrigerati professionali.
(6)È opportuno elaborare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei chiller di processo per quanto riguarda le emissioni dirette di gas a effetto serra connesse con l'uso di refrigeranti, in quanto ciò contribuirà a orientare il ancor più mercato verso l'uso di refrigeranti a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP), che spesso sono anche più efficienti sotto il profilo energetico.
(7)Relativamente alle unità di condensazione esistono tecnologie non proprietarie che riducono le emissioni dirette di gas a effetto serra connesse con l'uso di refrigeranti, ricorrendo a refrigeranti con minore impatto sull'ambiente. Il rapporto costo/efficacia e l'impatto sull'efficienza energetica di queste tecnologie, se applicate alle unità di condensazione, non sono stati tuttavia ancora pienamente accertati, in quanto la loro diffusione è trascurabile o rappresenta solo una piccola quota del mercato attuale delle unità di condensazione.
(8)Poiché i refrigeranti sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 842/2006 (3) e poiché il 7 novembre 2012 la Commissione ha proposto di riesaminare tale regolamento, non è opportuno che nel presente regolamento siano stabilite restrizioni specifiche per l'uso di refrigeranti. Nelle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di condensazione e dei chiller di processo si dovrebbe tuttavia proporre un premio per orientare il mercato verso lo sviluppo di tecnologie basate sull'uso di refrigeranti con minore impatto sull'ambiente in quanto, grazie a tale premio, le specifiche minime di efficienza energetica per le unità di condensazione e i chiller di processo che si avvalgono di refrigeranti a basso GWP sarebbero meno restrittive. Il futuro riesame verterà sui prodotti che si avvalgono di refrigeranti con un GWP elevato, in linea con la vigente normativa in materia.
(9)Ai fini del presente regolamento il consumo di energia nella fase di utilizzo è stato individuato quale significativo aspetto ambientale per quanto riguarda gli armadi refrigerati professionali, gli abbattitori, le unità di condensazione e i chiller di processo.
(10)Lo studio preparatorio ha dimostrato che le specifiche riguardanti gli altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE, non sono necessarie nel caso degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_177_R_0003