La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2010/30/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all'etichettatura di prodotti connessi all'energia dotati di un notevole potenziale di risparmio di energia e che, a parità di funzionalità, presentano livelli di prestazione molto diversi.
(2)L'energia consumata dagli armadi frigoriferi/congelatori professionali rappresenta una quota considerevole della domanda totale di energia elettrica nell'Unione e gli armadi frigoriferi/congelatori professionali, a parità di funzionalità, presentano livelli molto diversi in termini di efficienza energetica. Vi è un ampio margine per ridurne il consumo di energia. Gli armadi frigoriferi/congelatori professionali dovrebbero pertanto essere oggetto di specifiche per l'etichettatura energetica.
(3)Riguardo all'efficienza energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali è opportuno stabilire disposizioni armonizzate in tema di etichettatura e di informazioni uniformi relative ai prodotti allo scopo di incentivare i fabbricanti a migliorare l'efficienza energetica di tali prodotti, incoraggiare gli utilizzatori finali ad acquistare modelli efficienti sotto il profilo energetico e contribuire al funzionamento del mercato interno.
(4)Si prevede che l'effetto combinato del presente regolamento e del regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione (2) recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi frigoriferi/congelatori professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo produca un risparmio annuo di energia stimato a circa 1,8 TWh nel 2020 e 4,1 TWh nel 2030, per un quantitativo compreso tra 0,7 e 1,4 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti, rispetto a quanto avverrebbe in mancanza di un intervento.
(5)Le informazioni riportate sull'etichetta dovrebbero essere ottenute mediante procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili basate sui metodi più avanzati generalmente riconosciuti, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea (3).
(6)È opportuno che il presente regolamento stabilisca una forma grafica e un contenuto uniformi per le etichette di prodotto destinate agli armadi frigoriferi/congelatori professionali.
(7)È opportuno altresì che il presente regolamento stabilisca le specifiche per la scheda relativa al prodotto e per la documentazione tecnica per gli armadi frigoriferi/congelatori professionali.
(8)È inoltre opportuno che il presente regolamento stabilisca le specifiche in tema di informazioni da fornire in caso di vendita a distanza, promozione e diffusione di materiali tecnici promozionali per gli armadi frigoriferi/congelatori professionali.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_177_R_0002