Regolamento (UE) 2015/1006 della Commissione del 25 Giugno 2015 recante modifica del regolamento (CE) n.1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico inorganico nei prodotti alimentari.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

(2)Il 12 ottobre 2009 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sulla presenza di arsenico negli alimenti (3). In tale parere il gruppo CONTAM ha concluso che la dose settimanale tollerabile provvisoria (PTWI — provisional tolerable weekly intake) pari a 15 μg/kg di peso corporeo, stabilita dal comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JEFCA), non è più appropriata in quanto i dati hanno dimostrato che l'arsenico inorganico provoca il cancro del polmone e della vescica, oltre che della pelle, ed è stata segnalata una serie di effetti negativi con esposizioni inferiori a quelle esaminate dal JECFA.

(3)Il gruppo CONTAM ha individuato una gamma di valori per il limite di confidenza inferiore della dose di riferimento (BMDL01) tra 0,3 e 8 μg/kg di peso corporeo al giorno per il cancro del polmone, della vescica e della pelle nonché per le lesioni cutanee. Nel parere scientifico si conclude che l'esposizione alimentare stimata all'arsenico inorganico per i consumatori di medio e alto livello in Europa è all'interno della gamma dei valori BMDL01 identificati, e che pertanto non vi è praticamente alcun margine di esposizione e la possibilità di un rischio per alcuni consumatori non può essere esclusa.

(4)Il parere scientifico ha indicato che i forti consumatori di riso in Europa, quali determinati gruppi etnici, e i bambini di età inferiore a tre anni sono i più esposti all'arsenico inorganico attraverso l'alimentazione. L'esposizione alimentare all'arsenico inorganico dei bambini di età inferiore a tre anni, anche da alimenti a base di riso, è stimata a circa 2-3 volte quella degli adulti.

(5)Dal momento che l'analisi dell'arsenico inorganico è affidabile per il riso e per i prodotti a base di riso, dovrebbero essere fissati tenori massimi di arsenico inorganico per il riso e i prodotti a base di riso. È opportuno proporre tenori massimi differenziati in considerazione del tenore di arsenico.

(6)Le informazioni scientifiche sulla necessità di un livello massimo specifico per il riso lavorato parboiled sono molto recenti: è pertanto opportuno che prima del 1o gennaio 2018 gli Stati membri raccolgano informazioni supplementari sul tenore di arsenico inorganico in tale prodotto al fine di confermare la necessità di un tenore massimo specifico per tale prodotto e di riesaminare il limite massimo.

(7)I dati di occorrenza dimostrano che le cialde di riso, le cialdine di riso, i cracker di riso e i dolci di riso possono contenere tenori elevati di arsenico inorganico, e questi prodotti possono contribuire significativamente all'esposizione alimentare dei lattanti e dei bambini. È quindi opportuno prevedere un tenore massimo specifico per questi prodotti.

(8)Il riso è un ingrediente importante di un'ampia varietà di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. È quindi opportuno stabilire un tenore massimo specifico per questo prodotto qualora esso venga impiegato come ingrediente per la produzione di tali alimenti.

(9)Gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero disporre di tempo per adeguarsi ai nuovi tenori massimi fissati dal presente regolamento. La data di applicazione dei tenori massimi di arsenico andrebbe pertanto differita.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_161_R_0006

 

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