La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) fissa i tenori massimi per alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
(2)In data 18 marzo 2010, il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM Panel) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sulla presenza di piombo negli alimenti (3). Il CONTAM Panel ha individuato neurotossicità per lo sviluppo nei bambini nonché effetti cardiovascolari e nefrotossicità negli adulti, quali potenziali effetti negativi critici del piombo, sui quali basare la valutazione del rischio. Esso ha inoltre sottolineato che la protezione dei bambini e delle donne in età fertile contro potenziali rischi di conseguenze sullo sviluppo neurologico è sufficiente a proteggere tutte le popolazioni dagli altri effetti nocivi del piombo. È quindi opportuno ridurre l'esposizione alimentare al piombo degli alimenti abbassando gli attuali tenori massimi e fissandone di nuovi per il piombo nei pertinenti prodotti.
(3)Tenori massimi sono già in vigore per alimenti destinati ai lattanti e per alimenti di proseguimento. Per consentire una diminuzione continua dell'esposizione alimentare di lattanti e bambini, occorre abbassare gli attuali tenori massimi e fissare nuovi tenori massimi per alimenti a base di cereali, per alimenti destinati a lattanti e a bambini, per alimenti a fini medici speciali destinati a lattanti e bambini e per bevande largamente consumate da questo gruppo vulnerabile di consumatori.
(4)Nuovi dati sulle occorrenze indicano che alcune deroghe dai tenori massimi predefiniti attualmente esistenti non sono più necessarie poiché i tenori massimi predefiniti si possono rispettare seguendo pratiche esemplari o perché sono ottenibili tenori massimi inferiori. Non servono più quindi tenori massimi specifici per i cavoli diversi dai cavoli da foglia, per i legumi freschi, per la maggior parte delle bacche e della piccola frutta mentre occorre ridurre gli attuali tenori massimi per i cefalopodi, per la maggior parte degli ortaggi a frutto e dei succhi di frutta, per il vino e per il vino aromatizzato.
(5)Per la salsefrica, il rispetto degli attuali tenori massimi è difficile. Dato il limitato consumo di tali prodotti e gli effetti trascurabili sull'esposizione umana, è opportuno aumentare il tenore massimo di piombo per la salsefrica.
(6)Il rilevamento di alti ma irregolari livelli di piombo nel miele, ha provocato contromisure degli Stati membri aventi livelli disparati di presenza del piombo. Le differenze fra le norme adottate dagli Stati membri possono impedire il buon funzionamento del mercato comune: è perciò opportuno fissare un tenore massimo di piombo per il miele.
(7)Poiché il consumo di tè e di infusioni di erbe può costituire un importante fattore di esposizione alimentare, occorre fissare un livello massimo per questi prodotti. Mancando tuttavia dati sulle foglie secche di tè e sulle parti secche di altre piante destinate alla preparazione di infusioni di erbe secche che giustifichino la fissazione di tale tenore massimo, occorre raccogliere dati di occorrenza per la possibile futura istituzione di un tenore massimo specifico.
(8)La normativa riguardo agli alimenti a base di cereali, agli alimenti per lattanti e bambini e agli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali è stata sostituita e occorre modificare alcune note.
(9)Agli Stati membri e agli operatori del settore alimentare è opportuno dare il tempo necessario per adeguarsi ai tenori massimi fissati dal presente regolamento. La data di applicazione dei tenori massimi di piombo andrebbe pertanto differita.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_161_R_0005