Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/1009 della Commissione del 24 Giugno 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 15, lettera a), l'articolo 16 e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)La situazione particolare in Libia e in Siria e la mancata notifica delle malattie all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) non consente a tali paesi terzi di fornire le garanzie necessarie per quanto riguarda la conformità alle condizioni di polizia sanitaria pertinenti applicabili alle importazioni nell'Unione di equidi o l'applicazione di condizioni equivalenti di cui alla direttiva 2009/156/CE. È pertanto necessario sopprimere le voci relative alla Libia e alla Siria dagli elenchi di paesi terzi di cui all'allegato I delle decisioni 92/260/CEE (3) e 93/195/CEE (4) della Commissione e sopprimere la voce relativa alla Siria dall'elenco di paesi terzi di cui all'allegato I della decisione 93/197/CEE della Commissione (5).

(2)Anche Israele figura negli elenchi di paesi terzi di cui all'allegato I delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE e nell'elenco di paesi di cui alla nota a piè di pagina 3 dell'allegato II della decisione 93/196/CEE della Commissione (6). A fini di trasparenza del mercato e in conformità al diritto internazionale, è opportuno chiarire che nel caso di Israele la copertura territoriale dei certificati veterinari è limitata al territorio dello Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(3)Dal momento che la modifica della voce relativa a Israele nel rispettivo allegato I delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE e nell'allegato II della decisione 93/196/CEE non costituisce una regionalizzazione, è opportuno spiegare la denominazione geografica modificata relativa a Israele in una nuova nota a piè di pagina da aggiungere ai rispettivi elenchi di paesi terzi negli allegati di tali decisioni.

(4)È quindi opportuno modificare di conseguenza le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE.

(5)La direttiva 2009/156/CE prevede che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi o da parti di territorio di paesi terzi ove si applichi la regionalizzazione che da sei mesi siano indenni da morva.

(6)L'elenco dei paesi terzi o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, figura nell'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione (7).

(7)Il Brasile figura attualmente in tale elenco di paesi terzi. La morva è presente in alcune parti del territorio del Brasile e pertanto le importazioni di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina sono autorizzate soltanto in provenienza dalla regione BR-1 del territorio di tale paese terzo, come descritto nella colonna 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE. Gli Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Rio de Janeiro sono attualmente inclusi nella regione BR-1 del Brasile.

(8)Con lettera datata 20 novembre 2014 il Brasile ha notificato alla Commissione un caso confermato di morva nello Stato di Goiás. Il Brasile di conseguenza non ha più rilasciato certificati di polizia sanitaria in conformità alla direttiva 2009/156/CE per l'intero gruppo di Stati federali che figurano nella regione BR-1.

(9)Il 21 aprile 2015 il Brasile ha informato la Commissione delle misure adottate per impedire l'introduzione della morva nelle zone di tale paese terzo in possesso dei requisiti per essere incluse nell'elenco dell'allegato I della decisione 2004/211/CE e ha fornito un elenco degli stati federali in cui tale malattia non è presente. Ha altresì confermato che lo Stato di Rio de Janeiro è rimasto indenne da morva, in quanto l'ultimo caso è stato segnalato il 16 luglio 2012.

(10)Dato che secondo l'elenco degli Stati indenni da morva presentato dal Brasile gli Stati di Goiás e Santa Catarina non sono più indenni da morva e dato che il Brasile ha fornito garanzie per quanto riguarda l'assenza di tale malattia negli altri Stati federali, alcuni dei quali figurano attualmente nella regione BR-1, è opportuno modificare la voce relativa a tale regione nell'allegato I della decisione 2004/211/CE per eliminare dall'attuale elenco gli Stati di Goiás e Santa Catarina e reintrodurre lo Stato di Paraná.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_161_R_0009

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