Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con lettera protocollata dalla Commissione il 13 gennaio 2015, la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura in deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il diritto di detrazione dell'IVA versata a monte.
(2)Con lettere del 13 e del 14 febbraio 2015, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Danimarca. Con lettera del 17 febbraio 2015, la Commissione ha comunicato alla Danimarca di disporre di tutte le informazioni ritenute necessarie per l'esame della domanda.
(3)Senza la misura di deroga richiesta, secondo la legge danese, se un veicolo commerciale leggero di peso massimo autorizzato di tre tonnellate è registrato a uso esclusivamente professionale presso le autorità danesi, il soggetto passivo è autorizzato a detrarre integralmente l'IVA versata a monte sul prezzo di acquisto e sulle spese di funzionamento del veicolo. Se tale veicolo è successivamente utilizzato a uso privato, il soggetto passivo perde il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo.
(4)Per attenuare le conseguenze di tale regime, la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE, precedentemente concessa dalla decisione di esecuzione 2012/447/UE del Consiglio (2), scaduta il 31 dicembre 2014. La misura consente ai soggetti passivi che hanno registrato un veicolo a uso esclusivamente commerciale di utilizzare il veicolo per usi non commerciali e di calcolare la base imponibile della prestazione fittizia conformemente all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE su base forfettaria giornaliera, senza perdere il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo.
(5)Tale metodo semplificato di calcolo sarebbe tuttavia limitato a venti giorni di uso non professionale per anno civile e l'importo forfettario dell'IVA da pagare è fissato a 40 DKK per ogni giorno di uso non professionale. Tale importo è stato calcolato dal governo danese sulla base dell'analisi delle statistiche nazionali.
(6)La misura, che dovrebbe applicarsi ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo autorizzato di tre tonnellate, consentirebbe di semplificare gli obblighi IVA a carico dei soggetti passivi che utilizzano occasionalmente per usi non commerciali un veicolo registrato a uso commerciale. Tuttavia, rimarrebbe possibile per un soggetto passivo scegliere di immatricolare un veicolo commerciale leggero sia a uso professionale che a uso privato. Così facendo, il soggetto passivo perderebbe il diritto a detrarre l'IVA sull'acquisto del veicolo ma non sarebbe sottoposto all'obbligo di versamento giornaliero per qualsiasi uso privato.
(7)L'adozione di una misura volta a garantire che il soggetto passivo facente occasionalmente un uso non commerciale di un veicolo registrato a uso commerciale non perda il diritto alla piena detrazione dell'imposta a monte sul veicolo è in linea con le disposizioni generali in materia di detrazione stabilite dalla direttiva 2006/112/CE.
(8)È opportuno limitare la durata dell'autorizzazione, che dovrebbe pertanto scadere il 31 dicembre 2017.
(9)Qualora la Danimarca chiedesse un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2017, dovrebbe essere presentata la richiesta di proroga alla Commissione unitamente ad una relazione.
(10)Si ritiene che la deroga avrà soltanto un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
In deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE, se un soggetto passivo utilizza per uso privato proprio o del suo personale, o più generalmente a fini diversi dall'attività professionale, un veicolo commerciale leggero che sia stato registrato unicamente per uso professionale, la Danimarca è autorizzata a stabilire la base imponibile facendo riferimento ad una percentuale forfettaria per ogni giorno di tale uso.
La percentuale forfettaria giornaliera di cui al primo comma è pari a 40 DKK.
Articolo 2
La misura di cui all'articolo 1 si applica esclusivamente ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo complessivo autorizzato di tre tonnellate.
La misura non si applica se l'uso privato supera venti giorni per anno civile.
Articolo 3
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2017.
La Danimarca deve presentarel'eventuale domanda di proroga della misura prevista dalla presente decisione alla Commissione entro il 31 marzo 2017. Tale domanda deve essere accompagnata da una relazione comprensiva di un riesame della misura applicata sulla base della presente decisione.
Articolo 4
Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo,il 19 Giugno 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
J.REIRS
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_159_R_0012