Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)In conformità della decisione 97/836/CE del Consiglio (1), l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»).
(2)In conformità della decisione 2000/125/CE del Consiglio (2), l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»).
(3)La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione ed ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i veicoli nuovi, i sistemi, i componenti e le entità tecniche. Tale direttiva ha integrato i regolamenti UN nel sistema UE di omologazione dei veicoli in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione. Dall'adozione di tale direttiva i regolamenti UN sono progressivamente incorporati nella legislazione dell'Unione nel quadro dell'omologazione UE.
(4)Alla luce dell'esperienza e dei progressi tecnici occorre adeguare le prescrizioni relative a taluni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti UN nn. 14, 17, 28, 29, 41, 49, 51, 54, 59, 80, 83, 95, 100, 101, 109, 117, 134 e 135 e dalla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3).
(5)Al fine di armonizzare le disposizioni pertinenti in materia di sicurezza per l'omologazione dei veicoli a motore è opportuno adottare il nuovo regolamento UN sui veicoli elettrici di categoria L. Occorre inoltre adottare modifiche della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) per tener conto del progresso tecnico
(6)È pertanto necessario definire la posizione che l'Unione deve adottare in sede di comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e di comitato esecutivo dell'accordo parallelo con riguardo all'adozione di tali atti UN,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e di comitato esecutivo dell'accordo parallelo dal 23 al 26 giugno 2015 è quella di votare a favore degli atti UN elencati nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo,il 19 Giugno 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
J.REIRS
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_159_R_0011