La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede che l'Agenzia ferroviaria europea (l'Agenzia) provveda alla revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) alla luce del progresso tecnico e dell'evoluzione del mercato e delle esigenze a livello sociale e proponga alla Commissione i progetti di adeguamento delle STI che ritiene necessari.
(2)Nella decisione C(2007)3371, del 13 luglio 2007, la Commissione ha assegnato all'Agenzia un mandato di riferimento per svolgere talune attività previste dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio (3) e della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). In base al suddetto mandato di riferimento, l'Agenzia era tenuta a rivedere la STI riguardante i carri merci di cui al regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione (5).
(3)Il 21 gennaio 2014 l'Agenzia ha pubblicato un parere sull'estensione della marcatura «GE» dei carri (ERA-ADV-2014-1).
(4)Il 21 maggio 2014 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulle modifiche da apportare alla STI in merito alla valutazione da parte dell'organismo notificato dei ceppi dei freni in materiali compositi (ERA-REC-109-2014-REC).
(5)È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 321/2013.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_150_R_0002