Decisione n.1/2015 del Comitato Congiunto Ue-EFTA dell'11 Maggio 2015.

Il Comitato Congiunto Ue-EFTA,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1) («la convenzione»), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)La promozione degli scambi con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sarebbe agevolata da un regime comune di transito per merci trasportate fra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.

(2)Al fine di instaurare tale regime, è opportuno invitare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

A norma dell'articolo 15 bis della convenzione relativa a un regime di transito comune, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, è invitata ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1o luglio 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto ad Ankara, l'11 Maggio 2015

Per il Comitato Congiunto UE-EFTA

Il Presidente

Sezai UÇARMAK

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_149_R_0007

 

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