Il Comitato Congiunto Ue-EFTA,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (1) («la convenzione»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Gli scambi di merci con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sarebbero agevolati dalla semplificazione delle formalità da applicare agli scambi di merci fra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.
(2)Al fine di conseguire tale agevolazione è opportuno invitare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
A norma dell'articolo 11 bis della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è invitata ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1o luglio 2015.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto ad Ankara,l'11 Maggio 2015
Per il Comitato Congiunto UE-EFTA
Il Presidente
Sezai UÇARMAK
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_149_R_0006