Regolamento d’Esecuzione (UE) N.840/2014 della Commissione del 1o Agosto 2014.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione (2) è stato adottato in quanto i controlli del servizio di audit della Commissione, l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV), avevano rilevato che in Turchia l'attuazione dei controlli ufficiali della produzione di molluschi bivalvi destinati all'esportazione nell'Unione europea era carente e gli Stati membri avevano riferito di partite non conformi di molluschi bivalvi, originari della Turchia, che non ottemperavano alle norme microbiologiche dell'Unione.

(2)Le autorità competenti turche hanno fornito informazioni sulle misure correttive che sono state avviate per affrontare le carenze individuate nel sistema di controllo dei molluschi bivalvi destinati all'esportazione nell'Unione. Tuttavia, a causa della gravità delle carenze constatate nel corso dei controlli dell'UAV, prima di poter considerare qualsiasi sospensione delle misure è necessario che l'UAV svolga una verifica a posteriori. Gli Stati membri inoltre hanno riferito di alcuni casi di non conformità microbiologica dei molluschi bivalvi presentati all'ispezione presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione.

(3)Occorre perciò modificare di conseguenza il termine di applicazione del regolamento (UE) n. 743/2013.

(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

All'articolo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 743/2013, la data «4 agosto 2014» è sostituita dalla data «4 agosto 2015».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o Agosto 2014

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_231_R_0002

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