La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La decisione 2000/258/CE designa l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) di Nancy, Francia (dal 1o luglio 2010 integrata nell'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANSES) quale istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari a standardizzare i test sierologici di controllo dell'efficacia dei vaccini antirabbici.
(2)Tale decisione dispone che l'ANSES documenti la valutazione dei laboratori dei paesi terzi che hanno chiesto di effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.
(3)L'autorità competente della Repubblica di Corea ha presentato una domanda di autorizzazione per il laboratorio KBNP, INC di Sinam-myeon corredata di una relazione di valutazione favorevole redatta per tale laboratorio dall'ANSES il 16 settembre 2013.
(4)In seguito alla relazione di valutazione sfavorevole del 16 settembre 2013 redatta dall'ANSES, l'autorizzazione rilasciata il 1o marzo 2011 in conformità alla decisione 2000/258/CE al laboratorio Komipharm International Co. Ltd di Siheung-si è stata revocata in conformità alla decisione 2010/436/UE della Commissione (2).
(5)L'autorità competente della Repubblica di Corea ha presentato una nuova domanda di autorizzazione per il laboratorio Komipharm International Co. Ltd di Siheung-si, corredata di una relazione di valutazione favorevole redatta per tale laboratorio dall'ANSES il 24 aprile 2014.
(6)È di conseguenza opportuno autorizzare tali laboratori ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.
(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2000/258/CE, i seguenti laboratori sono autorizzati ad effettuare test sierologici di controllo dell'efficacia dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti:
a)KBNP, INC
235-9, Chusa-ro, Sinam-myeon
Yesan-gun, Chungcheongnam-do
Repubblica di Corea
b)Komipharm International Co. Ltd
17 Gyeongje-ro,
Siheung-si, Gyeonggi-do,
429-848,
Repubblica di Corea
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 15 agosto 2014.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 Luglio 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_231_R_0005