La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (4) reca misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione delimita ed elenca determinate zone differenziate secondo il livello di rischio basato sulla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende alcune zone di Italia, Polonia, Lituania e Lettonia.
(2)Dal 26 giugno 2014 è stata accertata la presenza di peste suina africana nei suini selvatici e nei suini domestici in Lettonia. La probabile fonte di introduzione del virus della peste suina africana proviene da paesi terzi limitrofi che hanno segnalato la presenza di tale malattia. Diversi focolai in suini domestici sono stati registrati nei pressi della frontiera lettone con paesi terzi e sono stati rilevati casi in suini selvatici nella stessa zona, fino a 30 chilometri da tale frontiera. Inoltre sono stati segnalati vari focolai della malattia in suini domestici e qualche caso in suini selvatici in Lettonia, nei pressi della frontiera estone. Nuovi dati sono stati inoltre comunicati dalla Lituania, in particolare riguardanti un focolaio in un allevamento di suini nella parte orientale del paese.
(3)L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione del rischio rappresentato dalla situazione zoosanitaria in Lituania, Lettonia e nei paesi terzi limitrofi. Affinché le misure di lotta contro la malattia possano essere mirate, per prevenire la diffusione di tale malattia nonché per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, occorre modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione previste in applicazione della decisione 2014/178/UE e tenere conto dell'attuale situazione zoosanitaria per quanto riguarda tale malattia in Lituania e Lettonia.
(4)È pertanto necessario modificare l'allegato della decisione 2014/178/UE per includervi le pertinenti zone della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia.
(5)La decisione di esecuzione 2014/178/UE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza.
(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/178/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 Luglio 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_231_R_0004