Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 14 maggio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per modificare l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (1), al fine di allineare l'accordo con i recenti sviluppi a livello mondiale, in cui si è convenuto di promuovere lo scambio automatico delle informazioni come standard internazionale.
(2)Il testo del protocollo di modifica, scaturito dai negoziati, rispecchia fedelmente le direttive di negoziato del Consiglio, poiché allinea l'accordo con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'Unione, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera hanno partecipato attivamente ai lavori dell'OCSE. Il testo dell'accordo, modificato dal protocollo di modifica, costituisce la base giuridica per l'applicazione dello standard globale nelle relazioni tra l'Unione e la Confederazione svizzera.
(3)Il protocollo di modifica dovrebbe pertanto essere firmato a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione in una data successiva,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
La firma del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo di modifica (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo di modifica a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles,il 26 Maggio 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
F.MOGHERINI
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_136_R_0003