Regolamento (UE) 2015/845 della Commissione del 27 Maggio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Il 18 luglio 2014 la commissione del Codex alimentarius (CAC) (2) ha adottato i limiti massimi di residui del Codex (CXL) per azossistrobina, bentazone, clorantraniliprolo, clotianidin, cyantraniliprole, ciproconazolo, dicamba, difenoconazolo, diquat, ditianon, fenbuconazolo, fenpirossimato, fludioxonil, glufosinato-ammonio, glifosate, imazapic, imazapir, indoxacarb, isoxaflutole, malation, mandipropamide, penthiopyrad, propiconazolo, pirimetanil, spirotetrammato, sulfoxaflor, tolfenpyrad, triazofos, triflumizolo e trinexapac.

(2)I livelli massimi di residui (LMR) per tali sostanze sono fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005, fuorché per il cyantraniliprole, il sulfoxaflor e il tolfenpyrad. Poiché il sulfoxaflor e il tolfenpyrad non sono iscritti nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, si applica il valore per difetto di 0,01 mg/kg indicato nell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b).

(3)In conformità all’accordo OMC sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS), è opportuno adattare gli LMR alle norme internazionali, tranne nel caso in cui esista una giustificazione scientifica per mantenere un livello di protezione più elevato di quello previsto da una norma internazionale.

(4)Di conseguenza, l’Unione ha formulato una riserva al Comitato del Codex sui residui di antiparassitari (CCPR) sui limiti proposti per le seguenti combinazioni antiparassitario/prodotto: bentazone (tutti i prodotti); clorantraniliprolo (uova; piselli; chicchi di caffè; luppolo); clotianidin (tutti i prodotti); cyantraniliprole (ortaggi a foglia, tranne la lattuga cappuccia; ortaggi a frutto diversi dalle cucurbitacee); difenoconazolo (cavoli; meloni; ortaggi a frutto diversi dalle cucurbitacee; frattaglie commestibili di mammiferi; carni di mammiferi; uova; latti; patate); diquat (piselli secchi; patate; semi di soia); ditianon (tutti i prodotti); fenbuconazolo (tutti i prodotti); fenpirossimato (carni di mammiferi, frattaglie commestibili di mammiferi; drupacee); fludioxonil (peperoni piccanti, cucurbitacee); glifosate (tutti i prodotti); imazapic (prodotti di origine animale); malation (tutti i prodotti); penthiopyrad (prodotti di origine animale); propiconazolo (prugne); spirotetrammato (bacche di arbusti); sulfoxaflor (tutti i prodotti); tolfenpyrad (tutti i prodotti); triazofos (tutti i prodotti); triflumizolo (tutti i prodotti) e trinexapac (frattaglie commestibili di mammiferi).

(5)Occorre pertanto inserire nel regolamento (CE) n. 396/2005 i limiti massimi di residui del Codex (CXL) per le sostanze azossistrobina, clorantraniliprolo, cyantraniliprole, dicamba, difenoconazolo, fenpirossimato, fludioxonil, glufosinato-ammonio, imazapic, imazapir, indoxacarb, isoxaflutole, mandipropamide, penthiopyrad, propiconazolo, pirimetanil, spirotetrammato e trinexapac come LMR, tranne nei casi in cui essi si riferiscano a prodotti non indicati nell’allegato I di detto regolamento o siano fissati a un livello inferiore rispetto agli attuali LMR. Tali CXL sono sicuri per i consumatori dell’Unione (3).

(6)Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 27 Maggio 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_138_R_0001

 

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