La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),
considerando quanto segue:
(1)L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.
(2)Il riconoscimento della Svizzera ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 si applica attualmente ai prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, fatta eccezione per il lievito. La Svizzera ha presentato alla Commissione una richiesta per riconoscere la propria equivalenza anche per il lievito biologico. Dall'esame delle informazioni presentate insieme a tale richiesta e dalle successive precisazioni fornite dalla Svizzera risulta che in tale paese le regole che disciplinano la produzione e i controlli del lievito biologico sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007 e nel regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (3). Di conseguenza, il riconoscimento dell'equivalenza dei sistemi di produzione e delle misure di controllo della Svizzera per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti dovrebbe valere anche per il lievito biologico.
(3)Il riconoscimento della Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 si applica attualmente ai prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, fatta eccezione per il vino e il lievito. Le autorità della Nuova Zelanda hanno presentato alla Commissione una richiesta per riconoscere la propria equivalenza anche per il vino biologico. Dall'esame delle informazioni presentate insieme a tale richiesta e dalle successive precisazioni fornite dalla Nuova Zelanda risulta che in tale paese le regole che disciplinano la produzione e i controlli del vino biologico sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007 e nel regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione. Di conseguenza, il riconoscimento dell'equivalenza dei sistemi di produzione e delle misure di controllo della Nuova Zelanda per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti dovrebbe valere anche per il vino biologico.
(4)In base alle informazioni fornite dalla Nuova Zelanda, l'autorità competente, uno degli organismi di controllo e l'organismo che rilascia i certificati sono cambiati. Ciò deve riflettersi nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.
(5)L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.
(6)La Commissione ha esaminato le richieste di inclusione nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 ricevute entro il 31 ottobre 2013. A seguito dell'esame di tutte le informazioni ricevute, gli organismi e le autorità di controllo che sono stati ritenuti conformi ai pertinenti requisiti dovrebbero essere inclusi in tale elenco.
(7)«LibanCert» rientra nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Tuttavia tale organismo non ha comunicato alla Commissione le pertinenti informazioni relative all'organismo di accreditamento di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 né le eventuali modifiche al suo fascicolo tecnico conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1235/2008. Inoltre, la relazione annuale trasmessa da «LibanCert» nel 2013 indicava che esso non rispettava le specifiche di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. «LibanCert» era stato invitato dalla Commissione a chiarire tali questioni, ma non ha risposto entro il termine stabilito. Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, «LibanCert» ha cessato l'attività e deve pertanto essere ritirato dall'elenco di cui all'allegato IV.
(8)L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 (4), contiene un errore per quanto riguarda il numero di codice di un paese terzo per l'organismo di controllo «Abcert AG» e si riferisce erroneamente a «IMO Swiss AG» anziché a «IMOswiss AG».
(9)Occorre pertanto modificare e correggere gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
(10)Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che le disposizioni rettificate relative a Abcert AG e IMOswiss AG si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014.
(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato e rettificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 1 e il punto 5, lettera a), dell'allegato II si applicano a decorrere dal 12 aprile 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 Luglio 2014
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_228_R_0007