La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 3, lettera d),
considerando quanto segue:
(1)Le persone affette da celiachia soffrono di intolleranza permanente al glutine. È scientificamente appurato che il frumento (ossia tutte le specie di Triticum, quali frumento duro, farro e grano khorasan), la segale e l'orzo sono cereali contenenti glutine. Il glutine presente in tali cereali può provocare effetti negativi per la salute delle persone intolleranti al glutine, che devono quindi evitare la sua assunzione.
(2)Le informazioni sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti dovrebbero aiutare le persone intolleranti al glutine a individuare e a scegliere una dieta variata sia in casa che fuori.
(3)Il regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione (2) stabilisce norme armonizzate in tema di informazioni da fornire ai consumatori sull'assenza di glutine («senza glutine») o sulla sua presenza in misura ridotta («con contenuto di glutine molto basso») negli alimenti. Le norme di tale regolamento si basano su dati scientifici e garantiscono che i consumatori non siano indotti in errore o confusi da informazioni contrastanti sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.
(4)Nel quadro della revisione della normativa sui prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) abroga il regolamento (CE) n. 41/2009 con decorrenza dal 20 luglio 2016. È opportuno garantire che, in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, successivamente a tale data le informazioni fornite sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti continuino a basarsi su dati scientifici pertinenti e non siano contrastanti per evitare di indurre in errore o di confondere il consumatore. È pertanto necessario mantenere nell'Unione condizioni uniformi di applicazione di queste prescrizioni alle informazioni fornite dagli operatori del settore alimentare circa l'assenza di glutine o la sua presenza in misura ridotta negli alimenti, condizioni che dovrebbero basarsi sul regolamento (CE) n. 41/2009.
(5)Alcuni alimenti sono stati espressamente prodotti, preparati e/o lavorati per ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine o per sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi. Altri alimenti sono costituiti esclusivamente da ingredienti di quest'ultimo tipo.
(6)La rimozione del glutine dai cereali che lo contengono presenta notevoli difficoltà tecniche e vincoli economici, rendendo pertanto difficoltosa la fabbricazione di prodotti alimentari totalmente privi di glutine a partire da tali cereali. Molti alimenti presenti sul mercato ed espressamente lavorati per ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti che ne contengono possono di conseguenza contenere tracce residue di glutine.
(7)La maggior parte delle persone intolleranti al glutine può inserire l'avena nella propria dieta senza effetti negativi per la salute. Si tratta comunque di una questione ancora oggetto di studi e ricerche da parte della comunità scientifica. Uno tra i principali fattori che danno adito a preoccupazione è tuttavia l'eventualità che l'avena possa essere contaminata da frumento, segale od orzo durante la raccolta, il trasporto, la conservazione e la lavorazione dei cereali. Nel quadro delle informazioni pertinenti fornite dagli operatori del settore alimentare sui prodotti alimentari in questione è pertanto opportuno tenere conto del rischio di una contaminazione da glutine nei prodotti contenenti avena.
(8)Alcune persone intolleranti al glutine possono tollerare piccole quantità di glutine, che variano, entro certi limiti, da persona a persona. Per consentire a chiunque di reperire sul mercato una varietà di prodotti alimentari adatti alle proprie esigenze e al proprio livello di sensibilità al glutine occorre garantire la disponibilità di prodotti con diversi livelli ridotti di glutine, sempre entro i limiti suddetti. È tuttavia fondamentale che i diversi prodotti siano correttamente etichettati per garantirne un corretto impiego da parte delle persone intolleranti al glutine e che gli Stati membri organizzino campagne di informazione al riguardo.
(9)Un alimento che è stato espressamente prodotto, preparato e/o lavorato per ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine o per sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri che ne siano naturalmente privi dovrebbe poter recare un'etichettatura indicante l'assenza di glutine («senza glutine») o la sua presenza in misura ridotta («con contenuto di glutine molto basso») conformemente alle disposizioni di cui al presente regolamento. Il medesimo alimento dovrebbe inoltre poter recare una dicitura che informa i consumatori della sua specifica formulazione per persone intolleranti al glutine.
(10)Un alimento contenente ingredienti naturalmente privi di glutine dovrebbe inoltre poter recare un'etichettatura indicante l'assenza di glutine, in conformità delle disposizioni di cui al presente regolamento, purché siano rispettate le condizioni generali sulle pratiche leali di informazione di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011. In particolare le informazioni sugli alimenti non dovrebbero indurre in errore suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche.
(11)La direttiva 2006/141/CE della Commissione (4) vieta l'impiego di ingredienti contenenti glutine nella produzione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento. Nel fornire informazioni su tali prodotti occorre pertanto vietare il ricorso alle diciture «con contenuto di glutine molto basso» o «senza glutine» poiché, a norma del presente regolamento, tali diciture sono utilizzate per indicare un contenuto di glutine non superiore, rispettivamente a 100 mg/kg e 20 mg/kg.
(12)Ai fini del presente regolamento è opportuno tenere adeguato conto della norma del Codex sugli alimenti per diete destinate alle persone intolleranti al glutine (5).
(13)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
Campo di applicazione e oggetto
Il presente regolamento si applica alla fornitura di informazioni ai consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)«glutine», frazione proteica del frumento, della segale, dell'orzo, dell'avena o delle loro varietà incrociate nonché dei loro derivati, cui alcune persone sono intolleranti, e che è insolubile in acqua e in soluzione di cloruro di sodio 0,5 M;
b)«frumento», tutte le specie di Triticum.
Articolo 3
Informazione dei consumatori
1.Ove i consumatori siano informati sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti attraverso diciture, le informazioni sono fornite esclusivamente attraverso le diciture e alle condizioni di cui all'allegato.
2.Le informazioni sugli alimenti di cui al paragrafo 1 possono essere corredate delle diciture «adatto alle persone intolleranti al glutine» o «adatto ai celiaci».
3.Le informazioni sugli alimenti di cui al paragrafo 1 possono essere corredate delle diciture «specificamente formulato per persone intolleranti al glutine» o «specificamente formulato per celiaci» qualora l'alimento sia stato espressamente prodotto, preparato e/o lavorato al fine di:
a)ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine; oppure
b)sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi.
Articolo 4
Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento
È vietato fornire informazioni sugli alimenti sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento quali definiti nella direttiva 2006/141/CE.
Articolo 5
Entrata in vigore ed applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 20 luglio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 Luglio 2014
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_228_R_0006