La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 910/2014 prevede che i prestatori di servizi fiduciari qualificati possano utilizzare un marchio di fiducia per i servizi fiduciari qualificati al fine di incrementare la fiducia in tali servizi e la facilità d'uso per gli utenti. Detto marchio di fiducia distingue chiaramente i servizi fiduciari qualificati da altri servizi fiduciari, contribuendo in tal modo alla trasparenza nel mercato e, conseguentemente, favorendo la fiducia nei servizi online e la loro facilità d'uso, fattori fondamentali affinché gli utenti possano beneficiare appieno dei servizi elettronici e se ne avvalgano consapevolmente.
(2)La Commissione ha organizzato un concorso per studenti degli istituti d'arte e di design degli Stati membri al fine di ricevere proposte per un nuovo logo. Una giuria di esperti ha selezionato le tre migliori proposte sulla base dei criteri indicati nelle specifiche tecniche e progettuali del concorso «e-Mark U Trust». Una consultazione online si è svolta dal 14 ottobre al 14 novembre 2014. Il progetto di logo scelto dalla maggioranza dei visitatori del sito web durante il suddetto periodo è stato approvato con decisione della giuria di esperti e deve ora essere adottato come nuovo marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati.
(3)Affinché il logo possa essere utilizzato non appena reso applicabile in conformità della normativa dell'Unione e al fine di garantire l'effettivo funzionamento del mercato interno e la concorrenza leale e di tutelare gli interessi dei consumatori, il nuovo marchio di fiducia per i servizi fiduciari qualificati dell'Unione europea è stato registrato come marchio collettivo presso l'Ufficio della proprietà intellettuale del Regno Unito; esso è pertanto in vigore, utilizzabile e tutelato. Il logo sarà registrato anche nei registri dell'Unione e nei registri internazionali.
(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 910/2014,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Il marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati si presenta come illustrato negli allegati I e II, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.
Articolo 2
1.I colori di riferimento per il marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati sono Pantone 654 e 116; oppure blu (100 % ciano + 78 % magenta + 25 % giallo + 9 % nero) e giallo (19 % magenta + 95 % giallo), nel caso in cui si faccia ricorso alla quadricromia; se si utilizzano i colori RGB i colori di riferimento sono il blu (43 rosso + 67 verde + 117 blu) e giallo (243 rosso + 202 verde + 18 blu).
2.Il marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati può essere utilizzato solo in bianco e nero, come illustrato nell'allegato II, se non è possibile usare i colori.
3.Se utilizzato su sfondo scuro, il marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati può essere riprodotto in negativo utilizzando lo stesso colore di fondo, come indicato negli allegati I e II.
4.Se il marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati è riprodotto a colori su fondo colorato che lo rende difficilmente individuabile, si può delimitare il marchio con un bordo esterno in modo da migliorare il contrasto con i colori dello sfondo.
Articolo 3
Le dimensioni del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati, che devono permettere di preservarne gli attributi visivi e le forme principali, non possono essere inferiori a 64 × 85 pixel con una risoluzione di 150 dpi.
Articolo 4
Il marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati è utilizzato in modo da individuare chiaramente i servizi qualificati ai quali si riferisce. Il marchio di fiducia può essere associato a elementi grafici o di testo che indichino chiaramente a quali servizi fiduciari qualificati è applicato, a condizione che non modifichino la natura del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati, né alterino il link agli elenchi di fiducia pertinenti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 22 Maggio 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_128_R_0006