La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti»). Tale regolamento dispone che i prodotti possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.
(2)Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
(3)Gli Stati Uniti figurano nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti contemplati da tale regolamento, in provenienza da alcune parti del suo territorio in funzione della presenza di focolai di HPAI. Tale regionalizzazione è stata riconosciuta dal regolamento (CE) n. 798/2008, quale modificato dai regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2015/243 (4), (UE) 2015/342 (5) e (UE) 2015/526 (6), in seguito alla comparsa di focolai di HPAI negli Stati della California, dell'Idaho, dell'Oregon, di Washington e del Minnesota.
(4)Un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti (7) prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o negli Stati Uniti («l'accordo»).
(5)Gli Stati Uniti hanno confermato ulteriori focolai di HPAI del sottotipo H5 in allevamenti di pollame negli Stati del Missouri, dell'Arkansas, del Kansas, del North Dakota, del South Dakota, del Montana, del Wisconsin e dell'Iowa. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di prodotti provenienti dagli Stati interessati e destinati all'esportazione nell'Unione europea. Gli Stati Uniti hanno inoltre attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro l'HPAI e limitarne la diffusione.
(6)In seguito alla comparsa di focolai nei suddetti Stati, gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel proprio territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI; tali informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Sulla scorta di tale valutazione, degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti è opportuno modificare il divieto di introduzione nell'Unione di determinati prodotti al fine di coprire gli interi Stati del Minnesota, del South Dakota, del Wisconsin e dell'Iowa e quelle parti degli Stati del Missouri, dell'Arkansas, del Kansas, del Montana e del North Dakota che le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sottoposto a restrizioni a causa degli attuali focolai.
(7)La voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 andrebbe quindi modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 21 Maggio 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_127_R_0006