Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)Il finanziamento a lungo termine costituisce uno strumento fondamentale per incanalare l'economia europea su un percorso di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con la strategia Europa 2020, di elevata occupazione e competitività, per costruire l'economia del futuro in modo che sia meno esposta ai rischi sistemici e più resiliente. I fondi di investimento europei a lungo termine (European long-term investment funds — ELTIF) forniscono finanziamenti di lunga durata a progetti infrastrutturali di varia natura, a società non quotate ovvero a piccole e medie imprese (PMI) quotate che emettono strumenti rappresentativi di equity o strumenti di debito per i quali non esiste un acquirente facilmente identificabile. Finanziando tali progetti gli ELTIF concorrono al finanziamento dell'economia reale dell'Unione e all'attuazione delle sue politiche.
(2)Sul versante della domanda gli ELTIF possono offrire un flusso costante di proventi ad amministratori di fondi pensione, imprese di assicurazione, fondazioni, comuni e altri soggetti che presentano periodicamente e ripetutamente passività e cercano rendimenti a lungo termine nell'ambito di strutture ben regolamentate. Pur fornendo meno liquidità rispetto agli investimenti in valori mobiliari, gli ELTIF possono fornire un flusso costante di proventi anche ai singoli investitori che contino sulla regolarità dei flussi di cassa che sono in grado di produrre. Gli ELTIF possono inoltre offrire buone possibilità di apprezzamento del capitale nel tempo per gli investitori che non ricevono un flusso costante di proventi.
(3)È possibile che per progetti quali infrastrutture di trasporto, produzione sostenibile o distribuzione di energia, infrastrutture sociali (alloggi o ospedali) oppure lancio di tecnologie e sistemi nuovi in grado di ridurre l'impiego di risorse e di energia, o ancora per progetti volti a un'ulteriore crescita delle PMI, i fondi scarseggino. Come è emerso dalla crisi finanziaria, alla soluzione del problema della penuria di finanziamenti potrebbe contribuire l'integrazione della fonte bancaria con una gamma più ampia di fonti di finanziamento che sia in grado di assicurare una mobilitazione migliore dei mercati dei capitali. Gli ELTIF possono svolgere un ruolo determinante in questo senso e possono altresì mobilitare capitale attirando investitori di paesi terzi.
(4)Obiettivo del presente regolamento è stimolare gli investimenti europei a lungo termine nell'economia reale. Anche gli investimenti a lungo termine in progetti, imprese e infrastrutture di paesi terzi possono apportare capitale agli ELTIF e tornare quindi a vantaggio dell'economia europea. Tali investimenti non dovrebbero pertanto essere vietati.
(5)In assenza di un regolamento che disciplini gli ELTIF, può accadere che a livello nazionale siano adottate misure divergenti, con il rischio di distorsioni di concorrenza causate dalle differenze tra le misure previste a tutela degli investimenti. La coesistenza di requisiti nazionali divergenti in materia di composizione del portafoglio, diversificazione e attività ammissibili, in particolare relativamente all'investimento in merci (commodity), crea ostacoli alla commercializzazione transfrontaliera dei fondi di investimento che si concentrano su imprese non quotate e su attività reali, perché impedisce agli investitori di confrontare agevolmente le diverse proposte di investimento a disposizione. Requisiti nazionali divergenti determinano altresì livelli diversi di tutela degli investitori. Discrepanze nel livello di tutela degli investitori vengono a crearsi anche a causa dell'esistenza di requisiti nazionali divergenti in materia di tecniche di investimento, quali livelli consentiti di assunzione di prestiti, impiego di strumenti finanziari derivati, regole applicabili alle vendite allo scoperto o operazioni di finanziamento tramite titoli. Inoltre, requisiti nazionali divergenti in materia di rimborso o di periodi di detenzione ostacolano la compravendita transfrontaliera di fondi che investono in attività non quotate. Aumentando l'incertezza del diritto, tali divergenze possono minare la fiducia degli investitori che stanno vagliando l'ipotesi di investire in tali fondi e ridurne di fatto la libertà di scelta tra diverse possibilità di investimento a lungo termine. Di conseguenza, la base giuridica appropriata per il presente regolamento è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come interpretato dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea.
(6)È necessario prevedere norme uniformi affinché gli ELTIF presentino un profilo di prodotto coerente e stabile in tutta l'Unione. Più specificamente, ai fini del buon funzionamento del mercato interno e di un livello elevato di tutela degli investitori, è necessario stabilire norme uniformi sul funzionamento degli ELTIF, in particolare per quanto riguarda la composizione del loro portafoglio e gli strumenti d'investimento che sono autorizzati a impiegare per esporsi verso attività a lungo termine, come strumenti di equity o di debito emessi da PMI quotate e da imprese non quotate nonché attività reali. Occorre inoltre adottare norme uniformi in materia di portafoglio di un ELTIF affinché gli ELTIF volti a generare proventi periodici mantengano un portafoglio diversificato di attività di investimento, atto a preservare la regolarità dei flussi di cassa. Gli ELTIF rappresentano il primo passo verso la creazione di un mercato interno integrato per la raccolta di capitali che possano essere convogliati verso investimenti a lungo termine nell'economia europea. Il corretto funzionamento del mercato interno degli investimenti a lungo termine presuppone che la Commissione prosegua la sua opera di valutazione dei potenziali ostacoli che potrebbero frapporsi alla raccolta su base transfrontaliera di capitali a lungo termine, inclusi gli ostacoli derivanti dal trattamento fiscale di tali investimenti.
(7)È essenziale che le norme relative al funzionamento degli ELTIF, in particolare in materia di composizione del loro portafoglio e in materia di strumenti d'investimento che sono autorizzati a impiegare, siano direttamente applicabili ai loro gestori e, di conseguenza, che tali nuove norme debbano essere adottate sotto forma di regolamento. Ciò assicura inoltre la vigenza di condizioni uniformi per l'uso della denominazione «ELTIF» impedendo la comparsa di requisiti nazionali divergenti. I gestori degli ELTIF dovrebbero attenersi alle stesse regole in tutta l'Unione allo scopo di rafforzare la fiducia degli investitori in ELTIF e di assicurare l'affidabilità della denominazione ELTIF su base duratura. Adottando norme uniformi si semplificano nel contempo i requisiti normativi applicabili agli ELTIF. Grazie alle norme uniformi, si riducono altresì i costi sostenuti dai gestori per assicurare la conformità ai requisiti nazionali divergenti che disciplinano i fondi che investono in imprese quotate e non quotate e categorie analoghe di attività reali. Ciò vale in particolare per i gestori degli ELTIF che intendano raccogliere capitali su base transfrontaliera. L'adozione di norme uniformi contribuisce inoltre a eliminare distorsioni della concorrenza.
(8)Le nuove norme sugli ELTIF sono strettamente connesse alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), in quanto essa costituisce il quadro giuridico che disciplina la gestione e la commercializzazione dei fondi di investimento alternativi (FIA) nell'Unione. Gli ELTIF sono, per definizione, fondi di investimento alternativi dell'UE (FIA UE) gestiti da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato ai sensi della direttiva 2011/61/UE.
(9)Mentre la direttiva 2011/61/UE prevede anche, riguardo ai paesi terzi, un regime di entrata in vigore a fasi per i GEFIA e FIA non UE, l'ambito d'applicazione delle nuove norme sugli ELTIF è più limitato, in quanto si vuole valorizzare la dimensione europea di questo nuovo prodotto d'investimento a lungo termine. Di conseguenza, dovrebbe avere i requisiti per diventare un ELTIF soltanto un FIA UE quale definito nella direttiva 2011/61/UE e solo se gestito da un GEFIA UE autorizzato ai sensi di tale direttiva.
(10)È opportuno fondare le nuove norme applicabili agli ELTIF sul vigente quadro normativo costituito dalla direttiva 2011/61/UE e dagli atti adottati ai fini della sua attuazione. Pertanto, le regole sul prodotto relative agli ELTIF dovrebbero applicarsi in aggiunta a quelle previste dal diritto dell'Unione vigente. Agli ELTIF dovrebbero in particolare applicarsi le norme sulla gestione e sulla commercializzazione previste dalla direttiva 2011/61/UE e in maniera corrispondente, per quanto riguarda le attività transfrontaliere, le norme relative alla prestazione transfrontaliera di servizi e alla libertà di stabilimento fissate dalla medesima direttiva, alle quali dovrebbero aggiungersi le norme specifiche relative alla commercializzazione transfrontaliera degli ELTIF presso investitori sia al dettaglio sia professionali in tutta l'Unione.
Nb:Per visionare il file integrale cliccare sul link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_123_R_0010