Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Il sistema statistico europeo («SSE»), come partenariato, ha in generale consolidato con successo le sue attività volte a garantire lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee di alta qualità, anche migliorando la propria governance.
(2)Sono state però individuate di recente alcune carenze, in particolare per quanto riguarda il quadro di gestione della qualità statistica.
(3)Nella comunicazione del 15 aprile 2011 intitolata «Rafforzamento della qualità delle statistiche europee», la Commissione ha proposto misure per ovviare a tali carenze e rafforzare la governance dell'SSE. In particolare, ha proposto una modifica di alcuni punti specifici del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(4)Nelle conclusioni del 20 giugno 2011, il Consiglio ha accolto con favore l'iniziativa della Commissione e ha sottolineato l'importanza di continuare a migliorare la governance e l'efficienza dell'SSE.
(5)È opportuno tener conto delle conseguenze per il settore statistico delle recenti evoluzioni nel contesto del quadro della governance economica dell'Unione, in particolare degli aspetti relativi all'indipendenza professionale, quali la trasparenza delle procedure di selezione e revoca della nomina, le dotazioni di bilancio e il calendario con le date di pubblicazione, di cui al regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e degli aspetti relativi al requisito di autonomia funzionale per gli organismi responsabili del monitoraggio dell'applicazione delle norme di bilancio nazionali, di cui al regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(6)Gli aspetti relativi all'indipendenza professionale, quali la trasparenza delle procedure di selezione e revoca della nomina, le dotazioni di bilancio e il calendario con le date di pubblicazione, non dovrebbero rimanere limitati alle statistiche prodotte ai fini del sistema di sorveglianza dei bilanci e della procedura per i disavanzi eccessivi, ma dovrebbero applicarsi a tutte le statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse dall'SSE.
(7)Inoltre, l'adeguatezza delle risorse attribuite su base annuale o pluriennale e disponibili per rispondere ai fabbisogni statistici è una condizione necessaria per garantire l'indipendenza professionale delle autorità statistiche e l'alta qualità dei dati statistici.
(8)A tal fine è opportuno rafforzare l'indipendenza professionale delle autorità statistiche e garantire standard minimi, applicabili in tutta l'Unione. Si dovrebbero dare all'organo di vertice degli istituti nazionali di statistica (INS) specifiche garanzie in termini di assolvimento dei compiti in ambito statistico, gestione organizzativa e assegnazione delle risorse. Le procedure di selezione dell'organo di vertice degli INS dovrebbero essere trasparenti e basate solo su criteri professionali. Dovrebbero garantire il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.
(9)Se, da un lato, le statistiche europee per essere credibili richiedono una forte indipendenza professionale degli statistici, dall'altro dovrebbero anche rispondere alle esigenze politiche e fornire un sostegno statistico alle nuove iniziative politiche a livello nazionale e dell'Unione.
(10)È necessario consolidare e garantire l'indipendenza dell'autorità statistica dell'Unione (Eurostat) attraverso uno scrutinio parlamentare efficace e consolidare e garantire l'indipendenza degli INS attraverso la responsabilità democratica.
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Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_123_R_0009