Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/763 della Commissione del 12 Maggio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.PROCEDIMENTO

1.1.Apertura

(1)Il 14 agosto 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati («GOES») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), del Giappone, della Repubblica di Corea («Corea»), della Federazione russa («Russia») e degli Stati Uniti d'America («USA») (denominati collettivamente «i paesi interessati») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base e ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»).

(2)Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 30 giugno 2014 dalla European Steel Association («EUROFER» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di GOES dell'Unione. In questo caso tutti i produttori noti dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta costituivano come tali «l'industria dell'Unione». La denuncia conteneva elementi di prova prima facie del dumping praticato per questo prodotto e del conseguente notevole pregiudizio, sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

(3)Il 16 febbraio 2015 il denunciante ha chiesto la registrazione delle importazioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base in vista della possibile riscossione retroattiva dei dazi a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. Diverse parti interessate hanno sostenuto che in questo caso le condizioni per la registrazione non sussistevano e che la riscossione retroattiva dei dazi avrebbe danneggiato gravemente gli interessi dei produttori di trasformatori dell'UE senza apportare alcun beneficio all'industria dell'Unione. Il 14 aprile 2015 il denunciante ha informato la Commissione di aver ritirato la domanda di registrazione.

1.2.Parti interessate

(4)La Commissione ha informato il denunciante, i produttori esportatori noti, le autorità dei paesi interessati, gli importatori noti, i fornitori e gli utilizzatori, gli operatori commerciali come pure le associazioni notoriamente interessate in merito all'apertura dell'inchiesta. Con l'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate di aver scelto provvisoriamente la Repubblica di Corea come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, invitandole a presentare osservazioni in merito a tale scelta.

(5)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine previsto nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

1.3.Campionamento

(6)Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto procedere al campionamento degli importatori indipendenti e dei produttori esportatori dei paesi interessati, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

(7)Il campionamento non è stato necessario per i produttori dell'Unione, poiché i (sei) produttori noti dell'Unione rappresentano il 100 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

a)Campionamento degli importatori

(8)La Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura in modo da poter decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, da selezionare un campione.

(9)Due importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. In considerazione del numero limitato di importatori che hanno collaborato, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_120_R_0004

 

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