Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra (1) («accordo»), riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»).
(2)La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.
(3)L'Unione e il Regno di Danimarca per quanto riguarda le Isole Færøer hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011.
(4)L'Unione e il Regno di Danimarca per quanto riguarda le Isole Færøer hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 9 settembre 2013. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per le Isole Færøer rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o novembre 2013.
(5)L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il comitato misto istituito dall'accordo dovrebbe adottare una decisione che sostituisca il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione.
(6)La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 3 di tale accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono accettare modifiche tecniche del progetto di decisione del comitato misto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a, il 7 Maggio 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
E. RINKĒVIČS
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_120_R_0006