Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/741 della Commissione dell'8 Maggio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (1), in particolare l'articolo 45, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la politica comune della pesca mira a eliminare gradualmente i rigetti tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili, evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture accidentali.

(2)A norma dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98, qualora la conservazione degli stock di organismi marini richieda un intervento immediato, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie a complemento o in deroga al suddetto regolamento.

(3)In linea con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno incoraggiare il miglioramento della selettività sulla base dei risultati.

(4)Uno stock con un'ampia gamma di classi di età e una sufficiente riserva riproduttiva è maggiormente in grado di resistere allo sfruttamento e quindi di raggiungere e mantenere il livello di rendimento massimo sostenibile. A causa dell'inadeguata selettività degli attrezzi, nel Mar Celtico livelli molto alti di reclutamenti hanno dato luogo a una quota molto elevata di rigetti; una migliore selettività consentirà di favorire lo sviluppo di strutture composte da classi pluriennali.

(5)Il parere trasmesso dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) nel giugno 2013 indica che le misure fino ad ora adottate per migliorare lo stato di conservazione dei gadidi non sono sufficienti e raccomanda drastiche riduzioni delle possibilità di pesca. Per l'eglefino, ad esempio, il CIEM afferma che «nel 2012 il reclutamento ha raggiunto il livello più basso dell'intera serie temporale».

(6)Per il merlano nel Mar Celtico il CIEM segnala che i rigetti rimangono estremamente elevati per i pesci della prima e della seconda classe di età. Nel caso del merluzzo bianco le reclute del 2014, superiori alla media, entreranno a far parte dello stock sfruttabile all'inizio del 2015. Per l'eglefino il CIEM riferisce che, in assenza di ulteriori misure volte a ridurre i rigetti, l'abbondante coorte del 2013 darà luogo a rigetti molto elevati nel 2014 e 2015.

(7)Nel caso specifico dell'eglefino il reclutamento è notoriamente soggetto a forti oscillazioni e sarebbe quindi opportuno sfruttare i periodi di maggiore abbondanza. Secondo il CIEM, «la gestione dovrebbe puntare a migliorare la selezione dell'eglefino nella pesca multispecifica» e «occorrerebbe valutare ulteriori misure tecniche volte a ridurre i rigetti di catture accessorie della classe di età 2013. Tali misure potrebbero comprendere l'aumento dell'apertura di maglia nei pannelli a maglie quadrate e/o l'aumento dell'apertura di maglia nelle attività di pesca dei gadidi che comportano la cattura di eglefini». In altre parole, in assenza di un'azione immediata non sarà possibile porre fine ai rigetti di giovani reclute di merluzzo bianco e di eglefino.

(8)È quindi necessario, in aggiunta alle misure già adottate con il regolamento di esecuzione (UE) n. 737/2012 (3) della Commissione, adottare senza indugio misure di selettività più rigorose che permettano di ridurre drasticamente i tassi di rigetto e consentano al novellame di crescere, riprodursi e contribuire alle catture future.

(9)La conservazione degli stock di eglefino, merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico richiede pertanto un intervento immediato.

(10)È quindi opportuno prevedere la possibilità di utilizzare un attrezzo diverso da quello contemplato dal regolamento (CE) n. 850/98, se la valutazione del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) indica che ciò garantisce una selettività equivalente o maggiore per i gadidi (in particolare merluzzo bianco, eglefino e merlano) catturati nell'ambito di attività di pesca demersale multispecifiche nel Mar Celtico (divisioni CIEM VIIf e VIIg e la parte della divisione VIIj situata a nord di 50° di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest).

(11)Analisi scientifiche rivelano che l'utilizzo di un pannello a maglie quadrate con un'apertura di maglia superiore a quella attualmente in uso danneggerebbe in misura sproporzionata la pesca artigianale del merlano a est di 8° longitudine ovest. A motivo della limitata sovrapposizione delle zone di distribuzione del merluzzo bianco e dell'eglefino nel Mar Celtico, il mantenimento delle misure di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 737/2012 ha dimostrato di avere un impatto contenuto su tali specie, consentendo al tempo stesso di preservare le attività di pesca in questo particolare comparto.

(12)Il 16 dicembre 2014 il Consiglio e la Commissione hanno convenuto sulla necessità di rafforzare le misure in materia di selettività previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 737/2012.

(13)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la pesca e l'acquacoltura,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 737/2012 è così modificato:

1)Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98, i pescherecci operanti con sacchi aventi una dimensione di maglia compresa tra 70 e 119 mm utilizzano un pannello a maglie quadrate con maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm.;

2)Sono aggiunti i seguenti paragrafi 3, 4, 5 e 6:

«3.In deroga al paragrafo 2, il pannello a maglie quadrate può essere collocato a una maggiore distanza dal sacco se la valutazione del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) dimostra che una diversa combinazione di attrezzi e dispositivi ha caratteristiche di selettività equivalenti o superiori per il merluzzo bianco, l'eglefino e il merlano.

4.In deroga al paragrafo 1, i pescherecci operanti con sacchi aventi una dimensione di maglia compresa tra 70 e 119 mm possono utilizzare, anziché un pannello a maglie quadrate con maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm, attrezzi o dispositivi per i quali la valutazione del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) dimostri che hanno caratteristiche di selettività equivalenti o superiori per il merluzzo bianco, l'eglefino e il merlano.

5.In deroga al paragrafo 1, i pescherecci operanti con sacchi aventi una dimensione di maglia compresa tra 70 e 119 mm, le cui catture in ogni bordata di pesca nella zona a est di 8° di longitudine ovest del Mar Celtico comprendono almeno il 55 % di merlano, possono utilizzare un pannello a maglie quadrate con maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm se operano con reti a strascico o sciabiche con una dimensione unica di maglia pari o superiore a 100 mm.

6.I pescherecci che si avvalgono delle deroghe di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 devono disporre di una specifica autorizzazione di pesca rilasciata dal loro Stato membro di bandiera prima dell'uscita in mare. Lo Stato membro di bandiera esamina ogni domanda di autorizzazione in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (4) e degli articoli 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (5).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 maggio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,l'8 Maggio 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_118_R_0001

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