Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1)Il 10 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/449/PESC (1), dato il perdurare delle serie preoccupazioni da esso nutrite per la situazione in Sud Sudan.
(2)Il 3 marzo 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, fortemente allarmato e preoccupato per il conflitto in atto dal dicembre 2013 tra il governo della Repubblica del Sud Sudan e le forze di opposizione, preoccupato per le grandi sofferenze umane che ne derivano e condannando risolutamente le violazioni e gli abusi dei diritti umani e le violazioni del diritto umanitario internazionale, passati e in atto, nonché preoccupato per lo sfollamento su larga scala della popolazione e per l'aggravarsi della crisi umanitaria, ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2206 (2015). Il Consiglio di sicurezza ha sottolineato la responsabilità di tutte le parti del conflitto per le sofferenze del popolo del Sud Sudan. Ha altresì stabilito che la situazione nel Sud Sudan rappresenta una minaccia per la pace internazionale e la sicurezza nella regione.
(3)I punti 9 e 12 dell'UNSCR 2206 (2015) prevedono misure restrittive sotto forma di restrizioni di viaggio e congelamento dei beni che potrebbero essere applicate a persone ed entità designate dal comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma del punto 16 dell'UNSCR 2206 (2015) («il Comitato»). I punti 6, 7 e 8 dell'UNSCR 2206 (2015) prevedono altresì criteri per designare le persone ed entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai punti 9 e 12 di detta risoluzione.
(4)A fini di chiarezza, le misure restrittive imposte dalla decisione 2014/449/PESC e le misure restrittive previste dall'UNSCR 2206 (2015) dovrebbero essere raggruppate in un unico strumento giuridico.
(5)La decisione 2014/449/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata di conseguenza.
(6)È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
1.Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione al Sud Sudan di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o no di tale territorio.
2.È inoltre vietato:
a)Prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nel Sud Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati;
b)Fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni o riassicurazioni, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nel Sud Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati;
c)Partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui alla lettera a) o b).
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_117_R_0009