La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione in commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, alla loro esportazione.
(2)Il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che il materiale specifico a rischio sia rimosso e distrutto conformemente all'allegato V del medesimo regolamento. In conformità di tale allegato, il materiale specifico a rischio comprende gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età.
(3)La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Piano per le TSE — 2a edizione — Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015» (2), del 16 luglio 2010, afferma che eventuali modifiche dell'elenco del materiale specifico a rischio vigente di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 (nel seguito elenco del materiale specifico a rischio) deve basarsi sulle nuove conoscenze scientifiche in costante evoluzione, mantenendo il livello elevato di protezione di cui godono già i consumatori nell'Unione.
(4)Il 13 febbraio 2014, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere scientifico sul rischio di BSE nell'intestino e nel mesentere dei bovini (3) (in prosieguo «parere dell'EFSA»), che indica, in termini quantitativi, il carico infettivo di diverse parti dell'intestino e del mesentere dei bovini. Secondo il parere dell'EFSA, nei bovini affetti da BSE, i) fino a 36 mesi d'età l'infettività è principalmente associata (in media più del 90 %) con gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue e il cieco; ii) sopra i 36 e sotto i 60 mesi d'età, esiste una sostanziale variabilità interindividuale nel contributo relativo delle strutture intestinali e mesenteriche all'infettività totale; iii) dai 60 mesi d'età l'infettività è prevalentemente associata (in media più del 90 %) ai nervi mesenterici e al complesso dei gangli celiaco e mesenterico; iv) in un animale infetto indipendentemente dall'età alla macellazione il contributo all'infettività totale del duodeno, del colon e dei nodi linfatici mesenterici è inferiore allo 0,1 %. Il parere dell'EFSA afferma inoltre che l'infettività totale associata a tali tessuti varia con l'età dell'animale infetto, con un picco in animali più giovani di 18 mesi, per raggiungere progressivamente un minimo in animali più vecchi di 60 mesi.
(5)I nervi mesenterici e il complesso dei gangli celiaco e mesenterico sono tessuti associati al mesenterio e al grasso mesenterico e pertanto non vi è un modo pratico per separarli efficacemente gli uni dagli altri.
(6)Al fine di garantire che le norme relative alla rimozione del materiale specifico a rischio siano effettivamente applicabili e non inutilmente complesse, e al fine di facilitare i controlli, è opportuno evitare differenze in base all'età dell'animale macellato. Per preservare un elevato livello di protezione della salute umana, gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue, il cieco e il mesenterio (che non può essere separato dai nervi mesenterici, il complesso dei gangli celiaco e mesenterico e i grassi mesenterici) dovrebbero pertanto essere mantenuti nell'elenco del materiale specifico a rischio per gli animali di tutte le età.
(7)Il parere scientifico dell'EFSA sulla revisione della valutazione quantitativa del rischio (QRA) del rischio di ESB dovuto alle proteine animali trasformate (PAT), pubblicato nel 2011 (4), afferma che in un caso clinico di BSE il contributo all'infettività totale dei tessuti del sistema nervoso centrale e periferico è del 90 %, mentre quello dell'ileo distale è circa del 10 %. L'infettività residuale nelle parti dell'intestino diverse dagli ultimi quattro metri dell'intestino tenue e del cieco può essere considerata trascurabile. L'eliminazione completa del rischio non è un obiettivo realistico per qualsiasi decisione di gestione dei rischi.
(8)L'esclusione dall'elenco del materiale specifico a rischio del duodeno, del colon e dell'intestino tenue, fatta eccezione per gli ultimi quattro metri avvicinerebbe l'elenco del materiale specifico a rischio dell'UE agli standard internazionali. Infatti, per quanto riguarda l'intestino e il mesentere dei bovini, l'articolo 11.4.14 del Codice sanitario dell'OIE per gli animali terrestri raccomanda che l'ileo distale (l'ultima parte dell'intestino tenue) dei bovini di ogni età provenienti da paesi con un rischio di BSE controllato o un rischio di BSE indeterminato non siano messi in commercio. Pertanto, non vi è alcuna raccomandazione dell'OIE che impedisca gli scambi delle rimanenti parti dell'intestino o del mesentere di un bovino.
(9)In base al parere dell'EFSA e alle raccomandazioni del Codice sanitario degli animali terrestri dell'OIE, l'elenco del materiale specifico a rischio riguardante i bovini dovrebbe essere modificato includendo gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue, il cieco e il mesentere (che non posso essere separati dai nervi mesenterici, dal complesso dei gangli celiaco e mesenterico e dal grasso mesenterico), ma escludendo le restanti parti dell'intestino dei bovini, vale a dire il duodeno, il colon e l'intestino tenue, ad eccezione degli ultimi quattro metri.
(10)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato V del regolamento (CE) n 999/2001.
(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
All'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, il punto 1, lettera a), punto iii) è sostituito dal seguente:
«iii)le tonsille, gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue, il cieco e il mesentere dei bovini di qualunque età»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 Maggio 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_116_R_0001