Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 6, paragrafo 4,
visto il parere della Commissione europea (2),
considerando quanto segue:
(1)Al fine di fornire alla Banca centrale europea (BCE) statistiche adeguate sulle attività finanziarie del sottosettore delle imprese di assicurazione negli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, gli «Stati membri dell'area dell'euro»), il regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/50) (3) ha introdotto nuovi obblighi di segnalazione statistica per le imprese di assicurazione. Di conseguenza, il regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) (4) dovrebbe essere modificato per stabilire obblighi di segnalazione statistica sulle disponibilità in titoli delle imprese di assicurazione. Al fine di minimizzare l'onere di segnalazione, alle banche centrali nazionali (BCN) dovrebbe essere data la facoltà di combinare gli obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) con quelli imposti ai sensi del regolamento (UE) n. 1374/2014.
(2)Sussiste uno stretto legame tra i dati in merito alle disponibilità in titoli delle imprese di assicurazione raccolti dalle BCN per fini statistici ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) e i dati raccolti dalle autorità nazionali competenti (ANC) a fini di vigilanza nel quadro istituto dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). L'articolo 70 della direttiva 2009/138/CE prevede che le ANC possono trasmettere informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni ai sensi di tale direttiva alle BCN e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie. Alla luce del mandato generale conferito alla BCE ai sensi dell'articolo 5.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC») di cooperare con altri organismi in materia di statistiche e al fine di limitare gli oneri amministrativi ed evitare la duplicazione dei compiti, le BCN possono, nei limiti del possibile, ricavare i dati oggetto di obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, inclusa la relativa legislazione nazionale di attuazione, tenuto conto delle condizioni stabilite in meccanismi di cooperazione tra la BCN e l'ANC competenti.
(3)Il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (di seguito, il «SEC 2010») richiede che le attività e le passività delle unità istituzionali siano segnalate nel paese di residenza. Al fine di minimizzare gli oneri di segnalazione, se le BCN ricavano i dati che devono essere segnalati dalle imprese di assicurazione (IA) da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, le disponibilità in titoli delle succursali delle IA le cui sedi centrali sono ubicate nello Spazio economico europeo (SEE) possono essere cumulate con quelle di tali sedi centrali. In tale caso, si dovrebbero raccogliere informazioni limitate relative a succursali di IA ai fini di monitorare le loro dimensioni ed eventuali conseguenti scostamenti rispetto al principio della residenza del SEC 2010.
(4)Pertanto, il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) dovrebbe essere modificato di conseguenza.
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Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_116_R_0003