La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione (2) istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (4).
(2)La decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione (5) fissa gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica, per i servizi di navigazione aerea di rotta, espressi in costi unitari determinati per la fornitura di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento relativo agli anni dal 2015 al 2019 compreso.
(3)A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 la Commissione valuta i tassi unitari del 2015 per le zone di tariffazione presentati dagli Stati membri alla Commissione entro il 1o giugno 2014, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento. Tale valutazione riguarda la conformità dei tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
(4)La Commissione ha effettuato la sua valutazione relativa ai tassi unitari con il sostegno dell'organo di valutazione delle prestazioni, che è incaricato di assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, e dell'Ufficio centrale delle tariffe di rotta di Eurocontrol, utilizzando i dati e le informazioni supplementari fornite dagli Stati membri entro il 1o giugno 2014, nonché le informazioni pertinenti presentate come parte dei piani di prestazione. La valutazione ha tenuto conto anche delle spiegazioni fornite e delle correzioni effettuate prima della riunione di consultazione sui tassi unitari per il 2015 per i servizi di rotta, tenutasi il 25 e 26 giugno 2014 in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, nonché delle correzioni da parte degli Stati membri per i tassi unitari a seguito di contatti successivi tra la Commissione, l'organo di valutazione delle prestazioni e gli Stati membri interessati. Inoltre, la valutazione dei tassi unitari per il 2015 è stata redatta sulla base della relazione dell'organo di valutazione delle prestazioni relativa ai piani di prestazione per il secondo periodo di riferimento, che è stata presentata alla Commissione il 7 ottobre 2014 e successivamente aggiornata il 15 dicembre 2014.
(5)Sulla base di tale valutazione, la Commissione ha constatato, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, che i tassi unitari per il 2015 per le zone tariffarie presentati da Regno Unito, Irlanda, Bulgaria, Romania, Cipro, Grecia, Malta, Croazia, Repubblica ceca, Slovenia, Ungheria, Polonia, Lituania, Danimarca, Svezia, Estonia, Finlandia, Lettonia, Portogallo e Spagna sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
(6)A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, gli Stati membri interessati dovrebbero essere informati di tale constatazione.
(7)La constatazione e la notifica che i tassi unitari per le zone tariffarie sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 lascia impregiudicato l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 550/2004.
(8)Dato che i piani di prestazione per il secondo periodo di riferimento non sono stati adottati prima del 1o novembre 2014, si ricorda che, in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 391/2013, gli Stati membri sono tenuti a ricalcolare i tassi unitari per le zone tariffarie per il 2015, all'occorrenza sulla base dei piani di prestazione finali adottati, e ad applicare tali tassi ricalcolati quanto prima possibile nel corso del 2015, nonché a riportare qualsiasi differenza dovuta all'applicazione temporanea dei tassi unitari di cui alla presente decisione nel calcolo dei tassi unitari per il 2016.
(9)Il comitato per il cielo unico non ha espresso un parere. È stato ritenuto necessario un atto di esecuzione e il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di appello,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
I tassi unitari del 2015 per le zone tariffarie che figurano nell'allegato sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
Articolo 2
La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia,
l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 27 Aprile 2015
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_110_R_0010