Decisione (UE) 2015/669 della Commissione del 24 Aprile 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)A norma della decisione 2007/421/CE della Commissione (2), entro il 1o luglio di ogni anno il direttore generale per l'Energia e i trasporti pubblica, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, un elenco aggiornato degli organismi riconosciuti in conformità alla direttiva 94/57/CE del Consiglio (3).

(2)La direttiva 94/57/CE è stata rifusa in due diversi atti comunitari, vale a dire la direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il regolamento (CE) n. 391/2009. Tale regolamento contiene disposizioni concernenti la redazione e l'aggiornamento dell'elenco degli organismi riconosciuti.

(3)A norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 391/2009, la Commissione redige e tiene regolarmente aggiornato un elenco di tutti gli organismi riconosciuti ai sensi di tale articolo. Tale elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(4)La decisione 2007/421/CE è divenuta obsoleta ed è pertanto opportuno abrogarla. Nel contempo dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un elenco aggiornato degli organismi riconosciuti in conformità al regolamento (CE) n. 391/2009,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

La decisione 2007/421/CE è abrogata.

Articolo 2

Entro il 31 agosto 2015 il direttore generale per la Mobilità e i trasporti pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un elenco di tutti gli organismi riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 391/2009, che all'occorrenza sarà aggiornato in modo da tener conto dei cambiamenti apportati ai soggetti giuridici inclusi in detto elenco.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 24 Aprile 2015

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_110_R_0009

 

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