Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue
(1)Il 19 gennaio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/78 (1) la quale prevede che lo status delle unità e del personale della missione militare consultiva in ambito PSDC dell'EUMAM RCA diretti dall'Unione, compresi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per l'espletamento e il corretto svolgimento della loro missione, è oggetto di un accordo concluso a norma dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea (TUE) e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
(2)A seguito dell'adozione, il 19 gennaio 2015, di una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha negoziato, conformemente all'articolo 37 TUE, un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Repubblica centrafricana sullo status dell'EUMAM RCA.
(3)A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione e non contribuisce quindi al finanziamento della presente missione.
(4)È opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sullo status nella Repubblica centrafricana della missione militare consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUMAM RCA) è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la lettera allo scopo di impegnare l'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles,il 16 Marzo 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
F.MOGHERINI
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_108_R_0001