Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
(2)L'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (4) consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo massimo annuo di 150 milioni di EUR (prezzi 2011).
(3)Il 4 settembre 2014 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in 16 imprese operanti nella divisione 60 [«Attività di programmazione e trasmissione» (5)] della NACE Rev. 2 situate nella regione di livello NUTS 2 dell'Attica (EL 30) in Grecia, e ha inviato ulteriori informazioni a complemento della stessa a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario da parte del FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
(4)Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per erogare un contributo finanziario pari a 5 046 000 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Grecia,
Hanno adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, il FEG è mobilitato per erogare l'importo di 5 046 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 15 Aprile 2015
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il Presidente
Z.KALNIŅA-LUKAŠEVICA
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_106_R_0008