Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
(2)L'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (4) consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011).
(3)Il 19 settembre 2014 l'Irlanda ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi presso Lufthansa Technik Airmotive Ireland Ltd e due fornitori in Irlanda, e ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa come previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda soddisfa le condizioni per la determinazione del contributo finanziario del FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
(4)È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario pari a 2 490 758 EUR in relazione alla domanda presentata dall'Irlanda,
Hanno adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 2 490 758 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 15 Aprile 2015
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
M.SCHULZ
Per il Consiglio
Il Presidente
Z.KALNIŅA-LUKAŠEVICA
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_106_R_0007