Decisione (UE) 2015/642 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 Aprile 2015.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)L'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (4) consente di mobilitare il FEG entro l'importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011).

(3)Il 4 settembre 2014, la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in 46 imprese operanti nella divisione 58 (attività editoriali) della NACE Rev. 2 (5) situate nella regione di livello NUTS 2 dell'Attica (EL 30) in Grecia, e ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario del FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)È quindi opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di importo pari a 3 746 700 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Grecia,

Hanno adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 3 746 700 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,il 15 Aprile 2015

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

M.SCHULZ

Per il Consiglio

Il Presidente

Z.KALNIŅA-LUKAŠEVICA

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_106_R_0006

 

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