Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/608 della Commissione del 14 Aprile 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), nonché l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (4), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 25, l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (5) stabilisce che i prodotti da esso contemplati possano essere importati e transitare nell'Unione soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti figuranti nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui al relativo allegato I, parte 1.

(2)Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce le disposizioni relative al controllo della salmonella nelle diverse popolazioni di pollame nell'Unione. Esso dispone che l'iscrizione o il mantenimento negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione dell'Unione, per le relative specie o categorie, dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare uova da tavola provenienti da pollame contemplato da detto regolamento siano subordinati alla presentazione alla Commissione, da parte del paese terzo interessato, di un programma di controllo della salmonella che presenti garanzie equivalenti a quelle dei programmi nazionali di controllo della salmonella negli Stati membri. Le garanzie e le informazioni al riguardo sono riportate anche nel pertinente modello di certificato veterinario per tali prodotti, di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.

(3)L'Ucraina ha presentato alla Commissione i propri programmi di controllo della salmonella negli allevamenti di esemplari ovaioli della specie Gallus gallus. Si è ritenuto che tali programmi fornissero garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003; essi andrebbero pertanto approvati.

(4)L'Ucraina è stata inserita in elenco mediante la decisione 2011/163/UE (6) della Commissione e dispone di un piano di sorveglianza dei residui approvato per le uova.

(5)In seguito all'equivalenza dei programmi di controllo della salmonella la voce relativa all'Ucraina nell'elenco che figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 va modificata in modo da permettere l'importazione nell'Unione di uova della classe A.

(6)Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce altresì le condizioni di certificazione veterinaria applicabili a tali prodotti. Tali condizioni tengono conto dell'eventuale necessità di condizioni specifiche imposte dalla situazione sanitaria di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti, inclusi, se del caso, il campionamento e le analisi in relazione a diverse malattie del pollame. Dette condizioni specifiche sono stabilite, unitamente ai modelli di certificati veterinari che devono accompagnare le importazioni e il transito nell'Unione di tali prodotti, nell'allegato I, parte 2, di detto regolamento.

(7)La malattia di Newcastle è una malattia virale del pollame altamente contagiosa che può causare patologie gravi, in particolare in allevamenti di gallinacei non protetti e non vaccinati. Tale malattia si verifica in vari paesi terzi in modo raro e sporadico e da diversi anni compare in Israele in ondate epizootiche.

(8)Nel giugno 2014 l'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (UAV) ha effettuato un audit in Israele al fine di valutare i controlli di sanità animale su pollame e prodotti a base di pollame destinati all'importazione nell'Unione.

(9)L'audit ha confermato che i servizi veterinari israeliani dispongono di sistemi generalmente efficaci per contrastare i focolai della malattia di Newcastle nelle aziende avicole a carattere commerciale.

(10)Tuttavia nelle aziende avicole a carattere non commerciale sono state individuate gravi carenze nella lotta contro la malattia di Newcastle, quali l'assenza di zonizzazione intorno alle aziende infette. L'assenza di restrizioni agli spostamenti del pollame e dei prodotti a base di pollame nell'area circostante un focolaio della malattia di Newcastle può causare la diffusione del virus e la sua introduzione in allevamenti avicoli commerciali, compresi quelli da cui si spediscono nell'Unione pollame vivo o prodotti a base di pollame.

Nb:Per visionare il file integrale cliccare sul link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_101_R_0001

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