La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 91, lettera c),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (2) stabilisce i tenori massimi totali di anidride solforosa dei vini. A norma del punto A. 4 dell'allegato I B di detto regolamento, la Commissione può stabilire che gli Stati membri interessati possano autorizzare un aumento di non oltre 50 mg/l dei tenori massimi totali di anidride solforosa inferiori a 300 mg/l, qualora le condizioni climatiche lo richiedano.
(2)Il 1o dicembre 2014 le autorità tedesche competenti hanno trasmesso una richiesta ufficiale per aumentare i tenori massimi totali di anidride solforosa dei vini inferiori a 300 mg/l di non oltre 50 mg/l per i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2014 nelle zone viticole dei Länder Baden-Württemberg, Baviera, Assia e Renania-Palatinato.
(3)La nota tecnica fornita dalle autorità competenti tedesche spiega che le condizioni climatiche, in particolare quelle di tempo caldo e umido durante la vendemmia, hanno intensificato il diffondersi di parassiti che producono piruvato, acetaldeide e acido alfa-chetoglutarico. Queste sostanze si legano all'anidride solforosa e ne riducono la funzione di conservante. Pertanto, i quantitativi totali di anidride solforosa necessari a garantire una vinificazione e una conservazione corrette sono più elevati per il vino prodotto da tali uve. Per questo motivo l'autorizzazione temporanea di cui al punto A. 4 dell'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 è l'unica opzione disponibile per permettere l'utilizzo delle uve danneggiate dalle suddette condizioni climatiche sfavorevoli per la produzione di vini commerciabili.
(4)Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 606/2009.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
L'appendice 1 dell'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 è sostituita dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 15 Aprile 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_099_R_0007