Il Comitato Speciale per la Cooperazione Doganale e la Facilitazione degli scambi,
visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 39, paragrafo 2, del relativo protocollo I,
considerando quanto segue:
(1)l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (1) («APE Cariforum-UE»), è applicato in via provvisoria dal 29 dicembre 2008 tra l'Unione europea (UE) e Antigua e Barbuda, le Bahamas, le Barbados, il Belize, Dominica, la Repubblica dominicana, Grenada, la Guyana, la Giamaica, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, il Suriname e Trinidad e Tobago.
(2)Il protocollo I dell'APE,relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, contiene le norme di origine per l'importazione nell'UE di prodotti originari degli Stati del Cariforum.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_099_R_0011