La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (2) stabilisce le norme per il versamento di un contributo finanziario dell'Unione a favore di interventi urgenti per l'eradicazione di certe malattie animali, tra cui l'influenza aviaria. L'articolo 7 di tale regolamento stabilisce i documenti che lo Stato membro che richiede il contributo finanziario all'Unione deve presentare e i termini per la presentazione di tali documenti.
(2)La decisione di esecuzione 2013/775/UE della Commissione (3) dispone la concessione di un contributo finanziario dell'Unione all'Italia in relazione alle spese sostenute da tale Stato membro per combattere l'influenza aviaria nel 2012 ai sensi della decisione 2009/470/CE del Consiglio (4). Una prima quota di EUR 40 000,00 per il 2012 è stata pertanto versata a tale Stato membro come parte del contributo finanziario dell'Unione. La decisione di esecuzione 2013/775/UE dispone inoltre che l'importo del contributo finanziario dell'Unione sia fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura indicata nella suddetta decisione.
(3)Il regolamento (UE) n. 652/2014 prevede l'erogazione di un contributo finanziario agli Stati membri in tali circostanze, nonché l'adozione di atti di esecuzione per definire il livello di tale contributo finanziario. Tale regolamento abroga inoltre la decisione 2009/470/CE e i riferimenti alla suddetta decisione si intendono fatti al regolamento (UE) n. 652/2014.
(4)Mediante la decisione di esecuzione 2013/775/UE sono state soddisfatte le prescrizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), in particolare l'articolo 84.
(5)Il 19 agosto 2014 l'Italia ha presentato alla Commissione una domanda ufficiale di rimborso, accompagnata da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi e da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti e distrutti. La domanda di rimborso ammonta a 1 431 549,96 EUR per il 2012. A seguito di un esame dei documenti presentati da tale Stato membro, l'importo di 68 238,40 EUR è tuttavia considerato non ammissibile ai fini del rimborso conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 349/2005.
(6)Il contributo finale per il 2012 può pertanto essere fissato a EUR 1 363 311,56, equivalente alla differenza tra l'importo della domanda di rimborso e l'importo non ammissibile. A seguito della deduzione della prima quota di cui al considerando due, il saldo da versare all'Italia per il 2012 può essere fissato a 1 323 311,56 EUR.
(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
1.Il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dall'Italia nel 2012 per il finanziamento degli interventi d'urgenza per combattere l'influenza aviaria è fissato a 1 363 311,56 EUR.
2.Il saldo del contributo finanziario dell'Unione da versare all'Italia è fissato a 1 323 311,56 EUR.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 9 Aprile 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_096_R_0006