La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, parte I, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro può essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(2)L'allegato I, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE (2) della Commissione elenca gli Stati membri dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(3)La Lituania ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che il suo intero territorio soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciuta ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini e dovrebbe pertanto essere dichiarata Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(4)L'elenco di cui all'allegato I, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE dovrebbe pertanto essere modificato per includere la Lituania.
(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'allegato I della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 7 Aprile 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_093_R_0008