Il Consiglio dell’Unione europea,
il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1), in particolare l'articolo 23,
considerando quanto segue:
(1)Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC.
(2)Con sentenza del 22 gennaio 2015 nelle cause riunite T-420/11 e T-56/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato le decisioni del Consiglio 2011/299/PESC (2) e 2011/783/PESC (3) nella misura in cui inseriscono le seguenti entità nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC: Ocean Capital Administration GmbH, First Ocean Administration GmbH, First Ocean GmbH & Co. KG, Second Ocean Administration GmbH, Second Ocean GmbH & Co. KG, Third Ocean Administration GmbH, Third Ocean GmbH & Co. KG, Fourth Ocean Administration GmbH, Fourth Ocean GmbH & Co. KG, Fifth Ocean Administration GmbH, Fifth Ocean GmbH & Co. KG, Sixth Ocean Administration GmbH, Sixth Ocean GmbH & Co. KG, Seventh Ocean Administration GmbH, Seventh Ocean GmbH & Co. KG, Eighth Ocean Administration GmbH, Eighth Ocean GmbH & Co. KG, Ninth Ocean Administration GmbH, Ninth Ocean GmbH & Co. KG, Tenth Ocean Administration GmbH, Tenth Ocean GmbH & Co. KG, Eleventh Ocean Administration GmbH, Eleventh Ocean GmbH & Co. KG, Twelfth Ocean Administration GmbH, Twelfth Ocean GmbH & Co. KG, Thirteenth Ocean Administration GmbH, Fourteenth Ocean Administration GmbH, Fifteenth Ocean Administration GmbH, Sixteenth Ocean Administration GmbH, Kerman Shipping Co. Ltd, Woking Shipping Investments Ltd, Shere Shipping Co. Ltd, Tongham Shipping Co. Ltd, Uppercourt Shipping Co. Ltd, Vobster Shipping Co. Ltd, Lancelin Shipping Co. Ltd., IRISL Maritime Training Institute, Kheibar Co., e Kish Shipping Line Manning Co..
(3)Sulla base di nuove motivazioni, è opportuno inserire nuovamente 32 di queste entità nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive.
(4)Con sentenza del 22 gennaio 2015 nella causa T-176/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione 2012/35/PESC del Consiglio (4) volta a inserire la Bank Tejarat nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.
(5)È opportuno inserire nuovamente la Bank Tejarat nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.
(6)È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 7 Aprile 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
E.RINKĒVIČS
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_092_R_0009