Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/558 della Commissione del 1° Aprile 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) istituisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione delimita ed elenca determinate zone di tali Stati membri differenziate secondo il livello di rischio basato sulla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende alcune zone di Estonia, Italia, Lettonia, Lituania e Polonia.

(2)L'articolo 7 della decisione di esecuzione 2014/709/UE, che prevede una deroga al divieto di spedizione di partite di sottoprodotti di origine suina dalle zone elencate nelle parti III e IV dell'allegato della suddetta decisione di esecuzione, dovrebbe essere rivisto al fine di consentire lo smaltimento sicuro dei sottoprodotti di origine suina, esclusi i suini selvatici, compresi i corpi non trasformati di animali morti provenienti da aziende situate nelle zone elencate nella parte III dell'allegato, in un modo che sia in linea con il rischio rappresentato da tali sottoprodotti di origine animale.

(3)Nel periodo compreso tra gennaio e febbraio 2015 sono stati segnalati un focolaio di peste suina africana nei suini domestici in Polonia e diversi casi nei cinghiali in Lituania e Polonia nella zona soggetta a restrizioni di cui alla parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Nei mesi di febbraio e marzo 2015 sono stati segnalati alcuni casi in Lettonia nelle zone soggette a restrizione elencate nella parte I e nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(4)L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione del rischio rappresentato dalla situazione zoosanitaria in Lettonia, Lituania e Polonia. Affinché le misure di lotta contro la malattia possano essere mirate, per prevenire la diffusione di tale malattia nonché per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE per tenere conto dell'attuale situazione zoosanitaria per quanto riguarda tale malattia in Lettonia, Lituania e Polonia.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/709/UE è così modificata:

1)all'articolo 7, la frase introduttiva del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:

«2.In deroga al divieto di cui all'articolo 2, lettera d), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di sottoprodotti di origine suina, esclusi i suini selvatici, compresi i corpi non trasformati di animali morti provenienti da aziende o le carcasse provenienti da macelli riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 situati nelle zone elencate nella parte III dell'allegato, verso impianti di trasformazione, incenerimento o coincenerimento di cui all'articolo

24, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) 1069/2009 situati all'esterno delle zone elencate nella parte III dell'allegato, purché:»;

2)l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 1° Aprile 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_092_R_0011

 

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