Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/557 della Commissione del 31 Marzo 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 92/65/CEE fissa le condizioni applicabili alle importazioni nell'Unione, tra l'altro, di sperma, ovuli e embrioni della specie equina. Tali condizioni devono essere perlomeno equivalenti a quelle applicabili agli scambi tra Stati membri.

(2)La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa prevede che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate solamente in provenienza dai paesi terzi che soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria.

(3)La decisione 2004/211/CE della Commissione (3) stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni. Tale elenco figura nell'allegato I della decisione 2004/211/CE.

(4)Al fine di ospitare una manifestazione equestre dall'8 al 10 maggio 2015 nell'ambito del Global Champions Tour, realizzata sotto l'egida della Federazione equestre internazionale (FEI), le autorità competenti cinesi hanno chiesto che venga riconosciuta una zona indenne da malattie equine nell'area metropolitana di Shanghai, direttamente accessibile dall'aeroporto internazionale situato nelle vicinanze. Considerando il carattere temporaneo degli impianti costruiti ad hoc presso il parcheggio dell'EXPO 2010, è opportuno prevedere solamente un'autorizzazione temporanea di tale zona.

(5)Tenuto conto delle garanzie e delle informazioni fornite dalle autorità cinesi e al fine di autorizzare per un periodo limitato la reintroduzione di cavalli registrati in provenienza da una parte del territorio della Cina dopo un'esportazione temporanea in conformità alle prescrizioni della decisione 93/195/CEE della Commissione (4), quest'ultima ha adottato la decisione di esecuzione 2014/127/UE della Commissione (5), con la quale la regione CN-2 della Cina è stata approvata in via provvisoria.

(6)Poiché la manifestazione equestre si ripeterà nel 2015 e le condizioni di sanità animale e di quarantena sono rimaste immutate rispetto al 2014, è necessario adeguare di conseguenza per la regione CN-2 la data nella colonna 15 della tabella dell'allegato I della decisione 2004/211/CE.

(7)Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE.

(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Nella colonna 15 della riga corrispondente alla regione CN-2 della Cina nella tabella che figura nell'allegato I della decisione 2004/211/CE, la dicitura «Valido dal 30 maggio al 30 giugno 2014» è sostituita dalla dicitura: «Valido dal 25 aprile al 25 maggio 2015».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 31 Marzo 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_092_R_0010

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