Decisione (UE) 2015/547 della Commissione del 1°Aprile 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)I prodotti conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme europee stabilite in conformità alla direttiva 2001/95/CE e i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea godono di una presunzione di sicurezza.

(2)Le norme europee devono essere elaborate sulla base di requisiti di sicurezza intesi a garantire che i prodotti conformi a tali norme soddisfino l'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 3 della direttiva 2001/95/CE.

(3)Non esistono norme europee per i caminetti ad alcool senza canna fumaria benché, secondo gli studi disponibili, i pericoli ad essi associati siano molteplici (2) (3). Numerosi modelli sono progettati con serbatoi per combustibile rimovibili, disposti in un vano all'interno del caminetto: può quindi verificarsi una fuoriuscita di combustibile all'interno del vano. Il combustibile può così evaporare, provocare un aumento della temperatura e deflagrare, causando un'improvvisa combustione. La rapida diffusione delle fiamme rischia di ustionare l'utilizzatore e di incendiare i materiali circostanti. Rifornire di combustibile un caminetto a etanolo quando la temperatura è ancora molto elevata è estremamente pericoloso in quanto l'etanolo può evaporare rapidamente, prendere fuoco e provocare un'esplosione. I modelli autoportanti da pavimento potrebbero essere posizionati troppo vicino a materiali combustibili e di conseguenza causare incendi. Un'installazione scorretta dei caminetti murali può provocare surriscaldamento, il che a sua volta può comportare il distacco del caminetto dalla parete mentre è ancora in funzione (4). Vi è inoltre il rischio che i modelli autoportanti da pavimento possano capovolgersi. In tal caso, il combustibile incandescente fuoriuscirebbe dal caminetto e propagherebbe le fiamme nell'area circostante.

(4)La combustione del combustibile nei caminetti ad alcool senza canna fumaria può mettere a repentaglio la salute umana. In caso di combustione incompleta si forma monossido di carbonio, un composto tossico. Se invece la combustione è completa si forma anidride carbonica, un gas pericoloso per la salute e che può provocare iperventilazione.

(5)Inoltre l'installazione di caminetti senza canna fumaria non richiede alcuna ispezione da parte delle autorità competenti.

(6)È quindi opportuno definire i requisiti intesi a garantire che tali caminetti ad alcool senza canna fumaria rispondano all'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 3 della direttiva 2001/95/CE.

(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza generale dei prodotti,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Definizione

Ai fini della presente decisione si intende per:

«caminetto ad alcool senza canna fumaria», un apparecchio:

a)progettato per produrre una fiamma decorativa mediante combustione di alcool, ma non adatto a funzioni di riscaldamento primario, e

b)non progettato per essere collegato ad una canna fumaria.

Articolo 2

Campo d'applicazione

La presente decisione si applica a tutti i caminetti senza canna fumaria per uso domestico e ai loro accessori, quando siano destinati ad essere utilizzati in ambienti chiusi. I caminetti dotati di serbatoio del combustibile di volume inferiore a 0,2 l, specificamente progettati per cuocere alimenti o mantenerli caldi, non rientrano nel campo di applicazione della presente decisione.

Articolo 3

Requisiti in materia di sicurezza

I requisiti di sicurezza specifici applicabili ai caminetti ad alcool senza canna fumaria di cui all'articolo 1, cui devono conformarsi le norme europee di cui all'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,il 1° Aprile 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_090_R_0005

Elezioni europee, 8-9 giugno 2024: #UsaIlTuoVoto O gli altri decideranno per te

 

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
1086
Ieri:
58005
Settimana:
273209
Mese:
901460
Totali:
85668473
Oggi è il: 18-07-2024
Il tuo IP è: 18.226.34.215