La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)I prodotti conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme europee stabilite in conformità alla direttiva 2001/95/CE e i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea godono di una presunzione di sicurezza.
(2)Le norme europee devono essere elaborate sulla base di requisiti di sicurezza intesi a garantire che i prodotti conformi a tali norme soddisfino l'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 3 della direttiva 2001/95/CE.
(3)Non esistono norme europee per i caminetti ad alcool senza canna fumaria benché, secondo gli studi disponibili, i pericoli ad essi associati siano molteplici (2) (3). Numerosi modelli sono progettati con serbatoi per combustibile rimovibili, disposti in un vano all'interno del caminetto: può quindi verificarsi una fuoriuscita di combustibile all'interno del vano. Il combustibile può così evaporare, provocare un aumento della temperatura e deflagrare, causando un'improvvisa combustione. La rapida diffusione delle fiamme rischia di ustionare l'utilizzatore e di incendiare i materiali circostanti. Rifornire di combustibile un caminetto a etanolo quando la temperatura è ancora molto elevata è estremamente pericoloso in quanto l'etanolo può evaporare rapidamente, prendere fuoco e provocare un'esplosione. I modelli autoportanti da pavimento potrebbero essere posizionati troppo vicino a materiali combustibili e di conseguenza causare incendi. Un'installazione scorretta dei caminetti murali può provocare surriscaldamento, il che a sua volta può comportare il distacco del caminetto dalla parete mentre è ancora in funzione (4). Vi è inoltre il rischio che i modelli autoportanti da pavimento possano capovolgersi. In tal caso, il combustibile incandescente fuoriuscirebbe dal caminetto e propagherebbe le fiamme nell'area circostante.
(4)La combustione del combustibile nei caminetti ad alcool senza canna fumaria può mettere a repentaglio la salute umana. In caso di combustione incompleta si forma monossido di carbonio, un composto tossico. Se invece la combustione è completa si forma anidride carbonica, un gas pericoloso per la salute e che può provocare iperventilazione.
(5)Inoltre l'installazione di caminetti senza canna fumaria non richiede alcuna ispezione da parte delle autorità competenti.
(6)È quindi opportuno definire i requisiti intesi a garantire che tali caminetti ad alcool senza canna fumaria rispondano all'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 3 della direttiva 2001/95/CE.
(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza generale dei prodotti,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Definizione
Ai fini della presente decisione si intende per:
«caminetto ad alcool senza canna fumaria», un apparecchio:
a)progettato per produrre una fiamma decorativa mediante combustione di alcool, ma non adatto a funzioni di riscaldamento primario, e
b)non progettato per essere collegato ad una canna fumaria.
Articolo 2
Campo d'applicazione
La presente decisione si applica a tutti i caminetti senza canna fumaria per uso domestico e ai loro accessori, quando siano destinati ad essere utilizzati in ambienti chiusi. I caminetti dotati di serbatoio del combustibile di volume inferiore a 0,2 l, specificamente progettati per cuocere alimenti o mantenerli caldi, non rientrano nel campo di applicazione della presente decisione.
Articolo 3
Requisiti in materia di sicurezza
I requisiti di sicurezza specifici applicabili ai caminetti ad alcool senza canna fumaria di cui all'articolo 1, cui devono conformarsi le norme europee di cui all'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, figurano nell'allegato della presente decisione.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 1° Aprile 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_090_R_0005