LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (2) fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/771 della Commissione (3) ha soppresso il metodo di analisi per la determinazione dei carbonati negli alimenti per animali. La quantificazione dei carbonati nell'additivo autorizzato carbonato di lantanio ottaidrato negli alimenti per animali richiede tuttavia l'uso del metodo di analisi soppresso.
(3)Il regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione (4) prevede inoltre la dichiarazione obbligatoria per il carbonato di calcio in alcune materie prime per mangimi. È necessario utilizzare il metodo di analisi soppresso per la determinazione del carbonato di calcio in tali materie prime per mangimi.
(4)È pertanto opportuno reintrodurre il metodo di analisi per la determinazione dei carbonati negli alimenti per animali.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 152/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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Foto:
pixabay
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