LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2025.
(2)In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture del marlin azzurro nell’Oceano Atlantico da parte di pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna hanno determinato l’esaurimento del contingente per il 2025.
(3)È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2025 alla Spagna per lo stock di marlin azzurro nell’Oceano Atlantico di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare, è vietato trasferire o trasbordare le catture di tale stock effettuate dai suddetti pescherecci dopo tale data.
Conformemente all’articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) quando uno Stato membro ha esaurito il proprio contingente, tale Stato membro provvede affinché gli sbarchi di marlin azzurri che risultano morti al momento di essere tirati sottobordo non siano venduti o messi in commercio.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2025
Per la Commissione
a nome della presidente
Costas KADIS
Membro della Commissione
Tratto da:
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pixabay
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