LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 17 e l’articolo 50, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 («il codice» o «CDU») stabilisce che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra le autorità doganali degli Stati membri nonché tra gli operatori economici e le autorità doganali degli Stati membri, e l’archiviazione di tali informazioni, richiesti dalla normativa doganale dell’Unione, sono effettuati mediante procedimenti informatici.
(2)La decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione (2) stabilisce il programma di lavoro per l’attuazione dei sistemi elettronici necessari all’applicazione del codice, che devono essere sviluppati mediante i progetti elencati nella sezione II dell’allegato di tale decisione di esecuzione.
(3)È opportuno precisare disposizioni tecniche importanti per il funzionamento dei sistemi elettronici, quali le disposizioni in materia di sviluppo, prove e utilizzazione, e per la manutenzione e le modifiche da introdurre nei sistemi elettronici. È inoltre opportuno precisare le disposizioni relative alla protezione dei dati, all’aggiornamento dei dati, alla limitazione del trattamento dei dati e alla proprietà e sicurezza dei sistemi.
(4)Al fine di salvaguardare i diritti e gli interessi dell’Unione, degli Stati membri e degli operatori economici, è importante stabilire norme procedurali e fornire soluzioni alternative da attuare nell’ipotesi di un guasto temporaneo dei sistemi elettronici.
(5)Il portale delle dogane dell’UE per gli operatori (EUCTP), inizialmente sviluppato attraverso i progetti nell’ambito del CDU relativi all’operatore economico autorizzato (AEO), alle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI) e ai bollettini d’informazione (INF) per i regimi speciali (INF SP), mira a fornire un punto di accesso unico per gli operatori economici e le altre persone e a consentire l’accesso a ciascuno dei portali specifici per gli operatori, sviluppati per i rispettivi sistemi.
(6)Il sistema di decisioni doganali (CDS), sviluppato mediante il progetto di decisioni doganali nell’ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, intende armonizzare i processi relativi alla domanda di decisione doganale, all’adozione e alla gestione delle decisioni in tutta l’Unione utilizzando esclusivamente procedimenti- informatici. È pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano tale sistema elettronico. L’ambito di applicazione del sistema dovrebbe essere determinato con riferimento alle decisioni doganali che devono essere richieste, adottate e gestite mediante tale sistema. È opportuno stabilire norme dettagliate riguardanti i componenti comuni del sistema (portale dell’UE per gli operatori, sistema centrale di gestione delle decisioni doganali e servizi di informazioni sui clienti) e i componenti nazionali (portale nazionale per gli operatori e sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali), specificando le loro funzioni e interconnessioni.
(7)Il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS), sviluppato mediante il progetto di accesso diretto dell’operatore ai sistemi di informazione europei (Uniform User Management & Digital Signature) mira a gestire il processo di autenticazione e verifica dell’accesso degli operatori economici e di altre persone. È necessario stabilire norme dettagliate con riguardo all’ambito di applicazione e alle caratteristiche del sistema specificando i diversi componenti del sistema (componenti comuni e componenti nazionali), le loro funzioni e interconnessioni.
(8)Il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI), aggiornato attraverso il progetto di informazioni tariffarie vincolanti (ITV) nell’ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, mira ad allineare i processi di domanda, adozione e gestione delle decisioni ITV con i requisiti stabiliti dal codice utilizzando esclusivamente procedimenti informatici. È pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano tale sistema. È opportuno stabilire norme dettagliate con riguardo ai componenti comuni del sistema (portale UE per gli operatori, sistema EBTI centrale e monitoraggio dell’uso delle ITV) e ai componenti nazionali (portale nazionale per gli operatori e sistema ITV nazionale), specificandone le funzioni e interconnessioni. Il progetto inoltre mira ad agevolare il monitoraggio dell’utilizzo obbligatorio delle ITV nonché il monitoraggio e la gestione dell’utilizzo esteso delle stesse.
(9)Il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), aggiornato attraverso il progetto del sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici nell’ambito del CDU (EORI 2) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, consente la registrazione e l’identificazione degli operatori economici dell’Unione e di paesi terzi e di altre persone ai fini dell’applicazione della normativa doganale dell’Unione. È pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano il sistema specificando i componenti (sistema EORI centrale e sistemi EORI nazionali) e l’utilizzo del sistema EORI. Per garantire l’applicazione uniforme della normativa doganale e dei controlli doganali, che comprendono tutta la legislazione che disciplina l’entrata, l’importazione, l’esportazione, il transito e l’uscita delle merci, comprese le misure restrittive in linea con l’articolo 46 e l’articolo 50, paragrafo 1, del codice, e in particolare per fornire agli Stati membri dati arricchiti e altre informazioni pertinenti per l’identificazione dei rischi attraverso il trattamento dei dati, nonché il confronto e l’analisi dei dati provenienti da diverse fonti a livello dell’Unione, è necessario garantire che la Commissione abbia accesso alla componente centrale del sistema EORI. Inoltre, come stabilito all’articolo 17 del trattato sull’Unione europea, la Commissione è tenuta a garantire l’applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni a norma degli stessi, inclusa la normativa doganale e quindi anche le disposizioni relative all’identificazione e alla registrazione degli operatori economici nella normativa doganale, il presente regolamento e la decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 adottata a norma dell’articolo 280, paragrafo 2, lettera b), del codice, al fine di migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’applicazione uniforme delle procedure doganali, compresi i controlli doganali. Dato che si tratta di uno dei sistemi stabiliti nel presente regolamento e nella decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, e come già previsto con riguardo al sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2) e al sistema Surveillance, anche il sistema EORI dovrebbe pertanto essere utilizzato dalla Commissione per garantire l’attuazione uniforme, efficace ed efficiente della normativa doganale e sarebbe quindi opportuno chiarire che la Commissione dovrebbe avere accesso alla componente centrale del sistema EORI anche a tal fine.
(10)Il sistema dell’operatore economico autorizzato (AEO), aggiornato attraverso il progetto degli operatori economici autorizzati (AEO) nell’ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, mira a migliorare i processi operativi connessi alle domande e alle autorizzazioni AEO nonché la gestione di tali domande e autorizzazioni. Il sistema intende altresì introdurre il formulario elettronico da utilizzare per le domande e le decisioni AEO e fornire agli operatori economici un portale delle dogane dell’UE per gli operatori (EUCTP) tramite il quale sia possibile presentare le domande AEO e ricevere le relative decisioni in formato elettronico. È necessario stabilire norme dettagliate relative ai componenti comuni del sistema.
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