LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 della Commissione (2) stabilisce misure per quanto concerne i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka («frutti specificati»), originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione della Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa («organismo nocivo specificato»). Tale regolamento scade il 31 marzo 2025.
(2)A partire dal 2022 gli Stati membri hanno segnalato vari casi di non conformità dovuti alla presenza dell’organismo nocivo specificato nelle importazioni nell’Unione dei frutti specificati originari dell’Argentina, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe. Inoltre, e a partire da tale anno, non sono state effettuate importazioni nell’Unione degli agrumi specificati originari del Brasile. Non è stato quindi possibile valutare il livello di conformità del Brasile alle misure del regolamento di esecuzione (UE) 2022/632.
(3)È pertanto necessario mantenere le misure di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 per i frutti specificati da ciascuno di detti paesi terzi, in quanto tali misure continuano a essere necessarie per mantenere a un livello accettabile il rispettivo rischio fitosanitario per il territorio dell’Unione.
(4)Il rischio fitosanitario causato dalla presenza dell’organismo nocivo specificato in Argentina, Brasile, Sud Africa, Uruguay e Zimbabwe, e dall’importazione dei frutti specificati da tali paesi terzi nell’Unione, varia di anno in anno a seconda del paese terzo di origine dei frutti specificati. È dunque opportuno che tale rischio sia valutato ulteriormente sulla base dei più recenti sviluppi tecnici e scientifici in materia di prevenzione e controllo dell’organismo nocivo specificato.
(5)Le misure di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 dovrebbero pertanto essere mantenute fino al 31 marzo 2028.
(6)Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 scade il 31 marzo 2025, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o aprile 2025 per evitare lacune giuridiche.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/632
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
« Articolo 11
Data di scadenza
Il presente regolamento scade il 31 marzo 2028.».
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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pixabay
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