LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (1), in particolare l’articolo 10, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1)Un accordo volontario di partenariato (AVP) tra l’Unione europea e la Repubblica del Ghana (di seguito «l’accordo») è stato ratificato dalle parti ed è entrato in vigore il 1o dicembre 2009.
(2)L’articolo 12, paragrafi 2 e 3, dell’accordo prevede che le parti, sulla base delle raccomandazioni del meccanismo congiunto di monitoraggio e riesame (MCMR) a seguito di una valutazione indipendente del sistema ghanese di verifica della legalità realizzata secondo i criteri di cui all’allegato VII dell’accordo, concordino la data a decorrere dalla quale il sistema di licenze per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale («FLEGT») dovrebbe essere operativo a tutti gli effetti.
(3)Una valutazione congiunta indipendente ha concluso che il sistema ghanese di verifica della legalità soddisfa i criteri di cui all’allegato VII dell’accordo.
(4)Le due parti sono ora in grado di concordare la data di inizio del sistema di licenze FLEGT per il Ghana.
(5)Per poter avviare il sistema di licenze FLEGT per il Ghana, occorre dapprima modificare gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 al fine di includere la Repubblica del Ghana e la sua Divisione per lo sviluppo dell’industria del legno nell’elenco di «Paesi partner e loro autorità designate di rilascio delle licenze» di cui all’allegato I e nell’elenco dei prodotti contemplati dal sistema di licenze FLEGT «Legno e prodotti derivati ai quali si applica il sistema di licenze FLEGT solo in relazione ai paesi partner corrispondenti» di cui all’allegato III.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2173/2005,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 2173/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato III del regolamento (CE) n. 2173/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 8 luglio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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pixabay
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