Decisione d’Esecuzione (UE) 2025/444 della Commissione del 5 marzo 2025 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’acido benzoico ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 conformemente al Regolamento (UE) n. 528/2012.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1)L’acido benzoico è stato approvato come principio attivo destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2013 della Commissione (2), fatte salve le condizioni di cui all’allegato di tale regolamento.

(2)L’approvazione dell’acido benzoico ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 («approvazione») scadrà il 30 giugno 2025. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 21 dicembre 2023 sono state presentate domande di rinnovo dell’approvazione («domande»).

(3)Il 7 marzo 2024 l’autorità di valutazione competente della Germania ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa delle domande. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

(4)L’autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

(5)Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame delle domande. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione dei pareri da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l’approvazione possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 dicembre 2027.

(7)Dopo il posticipo della data di scadenza dell’approvazione, l’acido benzoico rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 fatte salve le condizioni di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell’approvazione dell’acido benzoico ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2013 è posticipata al 31 dicembre 2027.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

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