IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (1) («accordo»), è entrato in vigore il 1o settembre 2017.
(2)A norma dell’articolo 11 dell’allegato XVII dell’accordo, il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato per il commercio») può modificare l’allegato XVII di tale accordo.
(3)Nel corso del 2025, il comitato per il commercio dovrebbe adottare un progetto di decisione relativo alla modifica dell’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell’allegato XVII dell’accordo.
(4)Come indicato nel preambolo dell’accordo e in conformità all’articolo 124 del medesimo, le parti dell’accordo riconoscono l’importanza del ravvicinamento dell’attuale legislazione dell’Ucraina a quella dell’Unione europea, il che significa che l’Ucraina deve garantire che la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l’acquis dell’Unione.
(5)L’Ucraina ha chiesto un’ulteriore integrazione nell’Unione per quanto riguarda il settore del roaming, in particolare attraverso il trattamento «mercato interno» ai fini dei servizi di roaming.
(6)È pertanto opportuno modificare la parte A dell’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell’allegato XVII dell’accordo al fine di adeguarla alle nuove circostanze e di garantire la certezza del diritto.
(7)Per garantire la certezza del diritto per quanto concerne l’ambito di applicazione dell’acquis dell’Unione in materia di roaming, è opportuno specificare quali disposizioni sono pertinenti a tal fine. In considerazione delle particolari difficoltà che sta affrontando il paese a causa della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina in corso, all’Ucraina dovrebbe essere concesso, se del caso, un periodo di tempo supplementare per attuare pienamente l’acquis dell’Unione in materia di roaming. Essendo scaduto il calendario concordato con l’Ucraina per attuare la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), un nuovo calendario a tale riguardo dovrebbe essere concordato con l’Ucraina. Al fine di assicurare l’applicazione della reciprocità in relazione a eventuali nuove tariffe medie di roaming all’ingrosso o tariffe di terminazione dell’Unione, è opportuno prevedere norme specifiche. Alla luce delle discrepanze testuali esistenti, è opportuno garantire la prevalenza dei testi dei regolamenti dell’Unione di cui alla parte A dell’appendice XVII-3 dell’allegato XVII dell’accordo rispetto a qualsiasi atto che li integri nell’ordinamento giuridico dell’Ucraina.
(8)È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio, poiché la decisione che modifica la parte A dell’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell’allegato XVII dell’accordo vincolerà l’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nel corso del 2025 in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato per il commercio») istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda la modifica della parte A dell’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), dell’allegato XVII di tale accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
A. SZŁAPKA
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