Regolamento Delegato (UE) 2025/20 della Commissione del 19 dicembre 2024 che integra il Regolamento (UE) 2018/1139 del PE e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 1, lettere d) ed e),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2018/1139 stabilisce i requisiti essenziali per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra e le organizzazioni che li forniscono negli aeroporti dell’Unione rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento. L’articolo 37, paragrafo 2, impone ai fornitori di servizi di assistenza a terra di presentare una dichiarazione relativa alla loro capacità di ottemperare ai loro obblighi associati alla fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra.

(2)Al fine di assicurare un approccio sistemico globale e garantire una base di riferimento per la sicurezza in tutte le attività relative all’aviazione, e in linea con il principio di sussidiarietà, dovrebbero essere stabilite norme dettagliate per la fornitura di servizi di assistenza a terra e i privilegi e le responsabilità delle organizzazioni che li forniscono.

(3)A norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1139, tali norme devono rispecchiare lo stato dell’arte e le migliori prassi nel settore dell’assistenza a terra; tenere conto degli standard e delle pratiche raccomandate dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (International Civil Aviation Organization, ICAO) applicabili e dell’esperienza mondiale in materia di operazioni di assistenza a terra, nonché del progresso scientifico e tecnico nel settore dell’assistenza a terra; essere proporzionate alle dimensioni e alla complessità delle attività di assistenza a terra; e prevedere la flessibilità necessaria per la conformità richiesta.

(4)Il regolamento dovrebbe garantire parità di condizioni per la fornitura di servizi di assistenza a terra per tutte le organizzazioni che forniscono tali servizi, compresa l’auto-assistenza da parte degli operatori di aeromobile, negli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139.

(5)Per gli operatori di aeromobile che effettuano l’auto-assistenza o per i gestori aeroportuali che forniscono servizi di assistenza a terra, che dispongono già di strutture del sistema di gestione previste da altre normative dell’Unione nel settore dell’aviazione, i requisiti per l’assistenza a terra dovrebbero essere facilmente integrati in modo da creare perturbazioni minime del sistema consolidato di organizzazioni e autorità nazionali competenti. Pertanto il presente regolamento dovrebbe essere allineato il più possibile in particolare ai regolamenti (UE) n. 965/2012 (2) e (UE) n. 139/2014 (3) della Commissione, in quanto il settore dell’assistenza a terra funge da interfaccia tra operazioni di volo e operazioni aeroportuali e pertanto è opportuno allineare i sistemi di gestione disciplinati da tali atti e stabilire i necessari riferimenti incrociati.

(6)Il presente regolamento non riguarda le attività di assistenza a terra che sono già disciplinate da altri atti, quali la pianificazione dei voli, il controllo del carico e la supervisione a terra, che sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 965/2012, la segnalazione agli aeromobili, che è disciplinata dal regolamento (UE) n. 139/2014, o l’assistenza olio, che è disciplinata dal regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (4).

(7)In linea con il principio di proporzionalità, per quanto concerne l’auto-assistenza da parte degli operatori di aeromobile, il presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto alle attività di auto-assistenza degli operatori di aeromobile che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale con aeromobili a motore complessi. Si ritiene che il regolamento (UE) n. 965/2012 affronti in misura sufficiente i rischi per la sicurezza delle attività di auto-assistenza svolte da operatori che effettuano operazioni che non sono operazioni di trasporto aereo commerciale, con aeromobili a motore complessi o non complessi.

(8)Le misure previste dal presente regolamento dovrebbero migliorare e promuovere la sicurezza dei servizi di assistenza a terra e una cultura della sicurezza all’interno delle organizzazioni che forniscono tali servizi. Di conseguenza i requisiti di cui al presente regolamento dovrebbero fornire gli strumenti necessari e una descrizione del processo che consentano alle organizzazioni di attuare un sistema di segnalazione in materia di sicurezza, che le aiutino a raccogliere e analizzare i dati sulla sicurezza ottenuti da tali segnalazioni e a creare e promuovere una cultura della sicurezza con ogni persona impiegata in seno alla loro organizzazione.

(9)Con il presente regolamento, le organizzazioni fornitrici di assistenza a terra devono assumersi la piena responsabilità della fornitura in sicurezza dei servizi, delle loro operazioni e del controllo dei rischi operativi delle loro attività, mentre gli operatori di aeromobile continuano a essere responsabili della sicurezza degli aeromobili e del volo e, a loro volta, i gestori aeroportuali continuano a essere responsabili dell’esercizio in sicurezza degli aeroporti. Pertanto le organizzazioni fornitrici di assistenza a terra dovrebbero sviluppare e attuare un sistema di gestione che preveda processi efficaci di gestione della sicurezza in grado di individuare e gestire i rischi in materia di sicurezza, compresi quelli derivanti dalle interfacce con gli operatori di aeromobile e i gestori aeroportuali, attraverso l’applicazione di misure di attenuazione adeguate e proporzionate.

(10)Il sistema di gestione sviluppato e attuato dalle organizzazioni fornitrici di assistenza a terra dovrebbe essere proporzionato, modulabile in funzione delle dimensioni e della complessità della loro organizzazione e delle loro attività e dovrebbe comprendere la gestione della sicurezza, la gestione delle modifiche, le segnalazioni in materia di sicurezza, la formazione del personale, i registri e la documentazione, la manutenzione delle attrezzature di supporto a terra utilizzate, l’identificazione delle interfacce relative alla sicurezza con altri portatori di interessi coinvolti nelle attività di assistenza a terra, le procedure operative e il monitoraggio della conformità. Le organizzazioni fornitrici di assistenza a terra dovrebbero adoperarsi per sviluppare e promuovere una cultura della sicurezza organizzativa, nel contesto della quale i dipendenti comprendano la loro importanza individuale nella catena della sicurezza aerea e contribuiscano attivamente a mantenere e migliorare il livello di sicurezza nei loro compiti operativi quotidiani. Il presente regolamento contiene disposizioni volte a sostenere le organizzazioni nello sviluppo e nella promozione di una sana cultura della segnalazione.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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